CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI IN AFFITTO: disciplina più chiara

13/04/2020
Credito imposta negozi commercialista

Dopo la pubblicazione della Circolare n. 8/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il Credito d’imposta per le locazioni di negozi trova i primi chiarimenti.

Disposizione del Decreto "Cura Italia"

L’art. 65, D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) ha disposto il credito d’imposta per le locazioni commerciali a favore degli esercenti attività d’impresa, in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione commerciale relativo al mese di marzo 2020, a titolo di parziale ristoro per la sospensione dell’attività dovuta alla nota pandemia da Coronavirus (Covid-19).

Chi può beneficiarne

I soli imprenditori, comunque organizzati (imprese/ditte individuali, S.R.L., S.P.A. ecc.), che siano stati costretti alla chiusura per colpa delle disposizioni di contenimento dell’epidemia virale (allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020). Questo significa che i commercianti che invece hanno continuato la loro attività aperti al pubblico (es. generi alimentari, farmacie e parafarmacie ecc.) non hanno diritto allo speciale credito d’imposta per gli affitti commerciali.

In alcuni casi, taluni negozianti hanno potuto continuare parzialmente la loro attività, seppur in modalità normalmente inusuali o solo secondarie, come ad esempio chi, pur chiuso al pubblico, ha continuato l’attività con consegne a domicilio. Si ritiene che lo spirito della norma comunque dovrebbe consentire a questi imprenditori di usufruire del credito d’imposta sulle locazioni commerciali, avendo comunque avuto un danno rilevante. Sul punto sarebbe comunque necessario un chiarimento ministeriali ulteriore.

Quali immobili

Gli immobili che danno origine al Credito d’imposta sono esclusivamente quelli classificati catastalmente nella categoria C/1 e quindi botteghe e negozi.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che non danno origine al Credito d’Imposta per affitto di negozi gli immobili classificati in categoria catastale D/8. L’interpretazione stringente, riflette il dato letterale della norma e conduce ad escludere dall’agevolazione le locazioni di immobili classificati in qualsiasi categoria che non sia la C/1.

Quali contratti e canoni

Come detto il credito d’imposta per gli affitti di negozi spetta relativamente per i canoni relativi ai soli contratti d’affitto commerciale di negozi e botteghe. Quelli cioè il cui oggetto assolutamente prevalente sia la messa a disposizione di un immobile C/1.

Sono esclusi dal credito d’imposta i contratti di natura differente, che pur ponendo a disposizione un immobile di categoria catastale C/1, comprendano anche altri beni e/o servizi, come ad esempio i contratti di affitto d’azienda (FAQ del Ministero dell’Economia e Finanze).

Seppur la norma utilizzi l’indicazione canoni “relativi” al mese di marzo 2020, sia la relazione tecnica al Decreto Legge n. 18/2020 che la Circolare interpretativa specificano che il riferimento per il calcolo del credito d’imposta è ai canoni effettivamente sostenuti. È dunque da ritenere che il pagamento del canone di Marzo 2020 sia condizione obbligatoria per avere diritto al credito. Pertanto ove il negoziante si sia fatto riconoscere dal proprietario uno sconto straordinario sul canone di marzo, solo sull’importo effettivamente rimasto a suo carico (e pagato) potrà determinare il credito d’imposta e non quindi sull’importo contrattualmente previsto.

Si ritiene che le sublocazioni commerciali di immobili C/1 siano agevolabili per i sublocatori appartenendo alla stessa tipologia contrattuale delle locazioni.

La misura del Credito d’imposta per l’affitto di negozi

Il Credito d’imposta è pari al 60% del canone d’affitto effettivamente pagato per il mese di marzo 2020, relativamente ai soli contratti di locazione commerciale di negozi e botteghe che siano inquadrati esclusivamente nella categoria catastale C/1.

Nel caso i canoni di locazione pagati non siano in rate mensili, ma magari trimestrali o semestrali, anticipate (come di consueto) o posticipate, il negoziante dovrà riproporzionare detto canone pagato a quello riferibile al solo mese di marzo 2020.

Come usare il credito d’imposta

Il Credito d’imposta deve essere utilizzato tramite compensazione con altri tributi esclusivamente nel modello F24.

E’ stato istituito il codice tributo 6914 da esporsi nella nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA” (pertanto: 2020).

Il modello F24 si deve presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e intermediari abilitati (dottori commercialisti).

La spendibilità del credito d’imposta per le locazioni di negozi è immediata, pertanto già oggi può essere effettuata.

Note finali

L’attuale maxiemendamento in fase di approvazione parlamentare per la conversione in legge del Decreto “Cura Italia” prevede che il credito d’imposta in oggetto non sia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES ed IRAP).

Come detto la fase di conversione del Decreto potrebbe portare modifiche alla disciplina qui esposta.


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