Finanziamenti dai soci nelle SRL: postergazione sospesa nel resto del 2020

01/08/2020
Finanziamenti srl postergati commercialista

In altro articolo di questo sito web abbiamo esaminato modalità, forme e caratteristiche dei finanziamenti infruttiferi dei soci alle S.R.L. Oggi vogliamo soffermarci su una modifica transitoria alla ordinaria disciplina legale di tutti i finanziamenti soci (fruttiferi ed infruttiferi), introdotta dal legislatore con la normativa speciale di aiuto alle imprese anti-Covid.

In particolare ci riferiamo alla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci alle S.R.L. rispetto al pagamento degli altri creditori sociali previsto dall'articolo 2467 del Codice Civile come segue:

  • Art. 2467 C.C.: Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

    Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

In altre parole, in questo caso, deve intendersi per "postergazione" il vincolo posto dalla legge sul rimborso dei finanziamenti dei soci, che potranno dunque avere indietro i propri soldi solo dopo che gli altri creditori sociali siano stati integralmente pagati.

La normativa civilistica dunque sottopone a questo vincolo di postergazione (rimborso subordinato) quei finanziamenti dei soci di S.R.L. alle società stesse, effettuati in qualsiasi forma, ma solo quando questi:

  1. siano stati erogati in un momento in cui esisteva un netto squilibrio tra patrimonio netto (risorse proprie) e debiti (risorse di terzi) anche avuto riferimento al particolare tipo di attività svolta dalla S.R.L. da loro partecipata.
  2. oppure siano stati erogati in un in una situazione finanziaria della S.R.L. nella quale sarebbe stato più ragionevole eseguire un conferimento a titolo di capitale, anziché un semplice finanziamento (che risulta per la società un debito e non una risorsa propria conferita in maniera stabile dai soci come appunto un conferimento).

Grazie all'art. 2497 quinques del Codice Civile il medesimo principio di postergazione assume valenza anche nei gruppi di società per espresso rimando normativo:

  • Art. 2497-quinquies C.C.:  Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

La ragione di queste norme è evidentemente quella di combattere i tipici fenomeni di sottocapitalizzazione formale delle società a responsabilità limitata, dove a fronte di un capitale minimo, vengono poi erogate le risorse finanziarie a titolo di finanziamento, tentando in tal modo di qualificare quest'ultime come capitale di terzi, (teoricamente) non a rischio, e non come capitale dei soci, a rischio d'impresa.

Il Legislatore, preoccupato dalla difficoltà che vivono e vivranno le società colpite dalle conseuenze economiche dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha emanato il "Decreto Liquidità" (D.L. n. 23/2020), che ha stabilito, all'art. 8, che le disposizioni dei succitati artt. 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile non si applicano ai finanziamenti erogati dai soci di S.R.L. alle società partecipate nel periodo dal 09/04/2020 al 31/12/2020. L'evidente scopo di questa norma transatoria è quella di favorire il reperimento di risorse finanziarie da parte delle società, concedendo una sospensione delle illustrate norme di postergazione a questi finanziamenti erogati in piena emergenza.

Pertanto i finanziamenti di soci alle S.R.L. erogati nel periodo di vigenza della sospensione, indipendentemente dalla onerosità o gratuità in termini di interessi, dalle modalità o date di rimborso, potranno godere di nessuna postergazione rispetto ai pari finanziamenti ricevuti da terzi (banche ecc.). 

Gli amministratori di società avranno dunque più facilmente possibilità di richiedere ai soci denaro fresco per aiutare in questo frangente economico negativo la sopravvivenza selle società. Essi potranno inoltre stabilirne le modalità di rimborso indipendentemente dalla postergazione legale,  valida per eventuali altri finanziamenti già acquisiti dalla società. In una S.R.L. potranno dunque accadere situazioni in cui convivranno finanziamenti sottoposti al vincolo di postergazione ed altri che questo vincolo non avranno e che dunque potranno essere liberamente rimborsati ai soci (nel rispetto delle sole regole contrattuali specifiche di questi prestiti).

E' doveroso ricordare infine che i principi stabiliti da queste norme, collocate nel Codice Civile tra le norme relative alle S.R.L., stanno recentemente vedendo, da parte della giurisprudenza, applicazione estensiva alle S.P.A. a ristretta dimensione e compagine sociale.


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