La conversione del "Decreto Agosto" ha portato la possibilità di ridurre o rimandare totalmente gli ammortamenti 2020 dei beni strumentali materiali ed immateriali.
La norma ha l'evidente fine di dare un aiuto alle imprese anche dal punto di vista economico e non solo dal punto di vista finanziario (con le altre norme di aiuto previste nella legislazione anti Covid). Minori o nulli ammortamenti nel bilancio d'esercizio 2020, significano un migliore risultato economico ed un migliore impatto sul patrimonio netto del risultato di questo anno segnato dalla pandemia.
Chi può ridurre o sospendere gli ammortamenti 2020
La facoltà è concessa ai soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, dunque risulta applicabile alla grande maggioranza delle PMI italiane che lo redigono invece secondo i principi contabili nazionali.
Il bilancio di riferimento è quello in corso alla data di entrata in vigore della presente norma (considerando l'introduzione in sede di conversione dunque dovrebbe essere il 14/10/20). Genericamente, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, l'esercizio di riferimento sarà il 2020.
In cosa consiste l'agevolazione, aspetti contabili
Le imprese potranno non computare in tutto od in parte le quote di ammortamento del costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel bilancio d'esercizio 2020.
Le quote non contabilizzate nel bilancio 2020 verranno rinviate al bilancio dell'esercizio successivo, così facendo di fatto "slittare" in avanti il residuo piano di ammortamento. Pertanto, ad esempio, se gli ammortamenti verranno del tutto sospesi nel 2020 ciò equivarrà all'allungamento di un anno del piano di ammortamento originario.
La norma dispone l'obbligo di accantonare in una riserva indisponibile utili di importo pari alle quote di ammortamento non contabilizzate nel conto economico. Quando gli utili dell'anno non siano sufficienti, la riserva dovrà essere formata attingendo a riserve di utili disponibili; in assenza, ad altre riserve patrimoniali disponibili; infine, in assenza anche di queste, la riserva indisponibile sarà accantonata con utili di futura formazione.
Nella redazione del bilancio d'esercizio segnato dalla riduzione o sospensione degli ammortamenti la nota integrativa deve illustrare le ragioni del comportamento contabile tenuto, nonché l'iscrizione e l'importo della correlata riserva indisponibile, specificando l'impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. I terzi lettori del bilancio (ad esempio le banche) saranno dunque perfettamente in grado di cogliere questa opzione contabile e valutare l'effetto che questa ha avuto sul bilancio d'esercizio 2020.
Impatto sulle imposte dirette
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, in speciale deroga alle vigenti disposizioni tributarie, resta possibile anche la deduzione IRES ed IRAP della quota di ammortamento non contabilizzata (calcolata comunque nei limiti fiscali consueti), in deroga al principio di derivazione. Questo porterà ad una difficile gestione di un "doppio binario", civile e fiscale, degli ammortamenti sui beni materiali ed immateriali.
La deduzione fiscale di importi non contabilizzati ha anche un impatto finanziario positivo (minor esborso immediato per imposte sui redditi), mentre dal punto di vista economico non vi è alcun giovamento ulteriore: la minor contabilizzazione di imposte correnti è esattamente controbilanciata dall'accantonamento di imposte differite passive.
E per i leasing ?
La norma citata nulla dispone in merito ai leasing finanziari aperti. Si rammenta che le misure di legge anti-Covid hanno concesso la possibilità di optare per moratorie nei pagamenti prima al 30 settembre 2020 e poi direttamente al 2021.
Ciò senza dubbio porta a dover rimodulare l'imputazione per competenza della quota capitale di detti leasing (in virtù della maggior durata), ma nulla più, insomma un minimo alleggerimento del costo d'esercizio, ma nessuna sospensione nella sua imputazione al 2020.
Il diverso trattamento rispetto alla sospensione, possibile per gli ammortamenti dei beni in proprietà, potrebbe far emergere nei bilanci d'esercizio 2020 profonde differenze dei risultati economici a seconda della tipologia di finanziamento usata per l’acquisto dei beni strumentali:
Questa differenza di trattamento risulta difficilmente giustificabile, soprattutto alla luce del percorso storico fatto dal legislatore per rendere neutrale la scelta di finanziamento nella fase di acquisizione dei beni strumentali.
In ultimo è bene precisare che la norma di conversione del Decreto Agosto già dispone la possibilità di prorogare la sospensione degli ammortamenti anche agli esercizi successivi al 2020 se la pandemia dovesse far sentire oltre i suoi effetti; magari il legislatore si accorgerà anche della disparità di trattamento con i leasing. Staremo a vedere.
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