Credito d'imposta pubblicità: note provvisorie

17/12/2017
Pubblicit

Con la Manovra Correttiva 2017 (D.L. 50/2017) ed ora con il Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (in fase di definitiva approvazione) inizia a prendere forma il nebuloso panorama del nuovo credito d’imposta per i costi di pubblicità sostenuti da professionisti ed Imprese

Iniziamo a delinearne provvisoriamente i caratteri fondamentali (e noti), rimandando ad un eventuale successivo intervento una disamina più approfondita, in attesa della definizione normativa e dell’atteso decreto attuativo. 


Chi sono i soggetti interessati

Il bonus fiscale sui costi di pubblicità spetta sia ai soggetti titolari di reddito di impresa - indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato - che agli esercenti arti e professioni. 


Quali sono gli investimenti pubblicitari agevolabili

Il credito d'imposta pubblicità sarà riconosciuto per i costi pubblicitari su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali. L’inclusione dell’editoria on line è contenuta nel Collegato Fiscale ancora in fase di approvazione. 


Ambito temporale

Il Collegato Fiscale modificherebbe poi l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, prevedendo esplicitamente che l’incentivo varrebbe anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (e non solo a partire dal 2018, come previsto dalla legge introduttiva). 


Come si calcola il beneficio

E’ stabilito un approccio “incrementale”. Nello specifico, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, il bonus fiscale sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore supera almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 

E così coerentemente, a partire dal 2018, invece, il bonus  sui costi pubblicitari spetta ove l’importo degli investimenti pubblicitari sostenuti in ciascun periodo di imposta supera almeno dell'1% gli stessi investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione sostenuti nell'intero periodo di imposta precedente. Quindi, a partire dal 2018 si dovrà fare riferimento alla spesa sostenuta nel 2017. 


Misura del credito d’imposta

Sono previste differenze in base alla tipologia di soggetti beneficiari. Il credito di imposta infatti è generalmente pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative

L’incentivo, che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione di altre imposte (con le solite modalità F24 previste dall'art. art. 17, D.Lgs. n. 241/1997). 

Ma è importante rilevare che il credito d'imposta per i costi di pubblicità NON è automatico: ai fini del suo riconoscimento infatti dovrà essere presentata un’apposita domanda al Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La dotazione finanziaria complessiva è in verità assai scarsa: 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa nazionale. Una quota pari a 20 milioni di euro, sarebbe destinata al riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. 

Inutile dire che una dotazione finanziaria tanto limitata fa presumere una dimensione effettiva del credito d’imposta ottenibile da parte di imprese e professionisti davvero ridottissima, se l’attribuzione venisse effettuata con criterio di riparto proporzionale. 


Modalità attuative

Approfondimenti su media utilizzabili, modalità, esclusioni, e i criteri di attuazione dell’agevolazione fiscale - con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio fiscale, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli - saranno definiti con decreto attuativo di cui si attende, come detto, l'emanazione. 

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