Per molto tempo quando si esaminavano le conseguenze previdenziali dalla partecipazione di una persona fisica ad una società a responsabilità limitata (socio di S.R.L.) si dovevano fare i conti le interpretazioni stringenti, forzate e poco comprensibili dell’INPS in merito.
L’istituto previdenziale pretendeva la copertura previdenziale ogniqualvolta il socio non si limitasse alla mera partecipazione al capitale (socio investitore), ma egli avesse attività lavorativa (abituale e prevalente) all’interno della stessa S.R.L. di cui era socio. La presunzione poi si faceva forte, invincibile e vessatoria quando il socio assumeva anche la veste di amministratore della S.R.L. medesima, senza di fatto badare neppure più alla abitualità e prevalenza della attività lavorativa in quella società.
Tutto ciò veniva fatto discendere dall’inquadramento reddituale ai fini delle imposte sui redditi tra:
I primi privi dell’obbligo di copertura previdenziale, i secondi invece soggetti alla contribuzione previdenziale obbligatoria all’INPS (IVS – Invalidità Vecchiaia Superstiti).
L’Istituto previdenziale aveva schematizzato nel tempo, attraverso le proprie interpretazioni ufficiali, una serie di casistiche, ricorrendo le quali in capo al socio, scattava in modo automatico l’obbligo contributivo, di fatto assimilando gli utili da partecipazione che egli ritraeva dalla società a quelli d’impresa.
La Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata contro l’impostazione rigida e vessatoria sostenuta dall’INPS. Il seguito giurisprudenziale contrario è stato tale da costringere l’Istituto ad un più recente dietrofont ed a rivedere quindi le proprie posizioni. Con propria circolare n. 84 del 10 giugno 2021, l’Istituto ha ridefinito (e finalmente ridotto) il perimetro dei soci di S.R.L. assoggettati all’obbligo contributivo. Questa nuova circolare, sommata ai citati orientamenti della giurisprudenza, portano oggi a delineare la seguente situazione:
Seppur la situazione sia ancora oggetto di evoluzione, anche giurisprudenziale, si può affermare che ora ci sia comunque una maggiore chiarezza ed una rilevante riduzione delle casistiche soggette ad automatica contribuzione previdenziale.
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