Superdeduzione 110% costi di Ricerca e Sviluppo al posto del Patent Box

19/01/2022
Superdeduzione 110  r s commercialista como

Con la L. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio per il 2022”, il Legislatore ha deciso di mandare in pensione il vecchio regime fiscale del c.d. “Patent Box”, sostituendolo con una “Superdeduzione del 110% dei costi di Ricerca & Sviluppo”.


LA NUOVA AGEVOLAZIONE FISCALE:

In particolare vengono previsti:

  • l’abrogazione della disciplina fiscale del “Patent box” e
  • la sostituzione del regime abrogato con una nuova ”Superdeduzione” fiscale (valida sia ai fini IRES che ai fini IRAP) dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo (R&S), limitata però all’ottenimento finale di alcuni beni immateriali.


Il perimetro dell’agevolazione fiscale, rispetto al Patent Box, si restringe, restano infatti agevolabili i costi di R&S relativi a all’ottenimento dei seguenti beni immateriali finali:

  • software tutelato da registrazione (copyright);
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.


Mentre vengono esclusi dall’agevolazione costi di R&S relativi a:

  • processi;
  • formule;
  • know-how giuridicamente tutelabile;
  • marchi.

LA MISURA REALE DEL BENEFICIO OTTENIBILE:

Per fare un esempio pratico si consideri che il sostenimento di costi agevolabili di ricerca e sviluppo con deposito del conseguente brevetto pari a 100.000.

Non solo questi costi saranno ordinariamente deducibili ai fini delle imposte IRES ed IRAP, ma consentiranno anche di “aggiungere” una ulteriore deduzione extracontabile (meglio: nella dichiarazione fiscale) pari al 110% del loro ammontare. Quindi una deduzione in dichiarazione dei redditi e IRAP pari ad ulteriori 110.000 euro, che, alle aliquote fiscali attuali (24% IRES) e (3,9%) IRAP, vale un risparmio fiscale ulteriore di euro 30.690.

Pertanto il beneficio finale della nuova Superdeduzione 110% R&S (ex Patent box) è misurabile nel 30,69% dei costi di R&S agevolabili.

Interessantissimo notare inoltre che il Legislatore ha anche rimosso la incumulabilità del beneficio in oggetto con il già noto credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Quindi oltre alla Superdeduzione 110% (ex Patent Box) si potrà ottenere anche il già da tempo esistente credito d’imposta R&S sui medesimi costi sostenuti; credito d’imposta che peraltro non è tassato.

IL “CALCOLO POSTUMO” DELLA SUPERDEDUZIONE R&S 110%

Le nuove disposizioni consentono la Superdeduzione quando viene ottenuta la tutela giuridica del bene immateriale agevolabile (c.d. privativa industriale), ma avendo riguardo a tutti i costi di R&S agevolabili connessi a tale bene immateriale sostenuti negli 8 anni precedenti (calcolo postumo).

Questo significa che, ad esempio nell’anno 2021 (già agevolabile con la nuova norma), ipotizzando di aver depositato un Brevetto d’invenzione industriale, si potrà procedere a determinare la Superdeduzione pari al 110% del totale dei costi agevolabili in R&S e connessi a quel brevetto e sostenuti dal 2013 al 2021 (8 anni precedenti più quello di ottenimento della tutela giuridica).

Le spese per ricerca e sviluppo sostenute prima dell’ottavo anno anteriore non risulteranno computabili ai fini della nuova agevolazione fiscale.

Di contro le spese sostenute nel 2021 per l’ottenimento e deposito in anni successivi di una privativa industriale agevolabile, concorreranno al calcolo del beneficio fiscale solo nell’anno di ottenimento della tutela giuridica del bene immateriali per il quale sono state sostenute e a patto che tale tutela giuridica venga ottenuta nell’intervallo di 9 anni (8+1). Tornando all’esempio del brevetto, i costi 2021 potranno pertanto essere computati se ad esempio il brevetto sarà depositato entro il 2029. 


QUALCHE RISCHIO

Logicamente residuano in capo alle imprese il rischio di aver sostenuto i costi di ricerca e sviluppo, ma di non poter accedere alla Superdeduzione 110% R&S quando poi non si arrivi alla tutela giuridica del bene immateriale ottenuto o lo stesso non possa annoverarsi tra quelli agevolabili (ad esempio non si ottiene un brevetto, ma un know how) od ancora quando la ricerca sia così lunga (oltre i 9 anni) che parte dei costi “escano” dal range temporale agevolabile.


COORDINAMENTO CON LA VECCHIA AGEVOLAZIONE PATENT BOX

La disposizione normativa sulla Superdeduzione 110% dei costi di Ricerca e Sviluppo stabilisce anche delle norme di coordinamento e delle esclusioni specifiche per chi abbia optato per la vecchia agevolazione Patent Box.

Si è in attesa di altre disposizioni attuative e circolari interpretative anche per capire le modalità esatte di fruizione, di opzione e di computo, quindi, vista l’importanza di questa agevolazione, torneremo ad informarVi più avanti.


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