Da qualche tempo ormai è intervenuta la modifica dell’art. 2086 del Codice Civile (in vigore nella nuova versione dal 16/06/19). La norma ridisegnata prevede l’obbligo per tutti gli imprenditori individuali o società di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla dimensione ed alla tipologia di impresa esercitata.
A luglio del 2022 sono inoltre entrate in vigore ulteriori disposizioni del nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”. Qualche tribunale ha poi iniziato ad emettere sentenze che interpretano il nuovo quadro normativo, offrendo spunti di riflessione interessanti e che cercheremo di evidenziare in estrema sintesi.
Il nuovo quadro normativo impone agli imprenditori ed alle società di adottare e presidiare costantemente un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia teso anzitutto a rilevare tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa nonché la perdita della continuità aziendale. Gli imprenditori debbono in altre parole adoperarsi per valutare tempestivamente tutti quei segnali critici di tipo economico, finanziario e/o patrimoniale provenienti dalla gestione aziendale e, quando ricorra il caso, attivarsi immediatamente per l’attuazione di uno degli strumenti giuridici previsti dal nuovo ordinamento per il superamento della crisi e per garantire la continuità aziendale.
Il fine ultimo del legislatore è abbastanza evidente ed è quello di consentire una individuazione precoce dei segnali di una possibile crisi aziendale e così di porvi rimedio senza indugio anche con l’ausilio di esperti esterni specialmente competenti. È evidente che una crisi aziendale affrontata agli albori potrà più facilmente essere gestita e superata, con migliore tutela del patrimonio aziendale, dei soci, dei creditori, dei lavoratori e del mercato in generale.
Per le società di persone, per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni, l’adozione, l’aggiornamento ed il presidio di questi adeguati assetti amministrativi spettano agli amministratori, così come la importante responsabilità personale che ne consegue.
Volendo andare al punto centrale delle novità che ciascun imprenditore individuale e amministratore di società deve valutare ed implementare ci si deve riferire all’art. 3 del D.Lgs. 14/2019, come aggiornato con le ultime modifiche normative di cui si è detto innanzi. In particolare al terzo comma di tale norma si stabilisce che:
“3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.”
È in altre parole onere dei vertici aziendali adottare e mettere in pratica una organizzazione amministrativa ed una reportistica adeguata ad analizzare la situazione:
Pertanto non solo è dovuto un sguardo al passato (consuntivo) per capire quale sia l’andamento e la situazione raggiunta (presente) quanto ad:
ma anche uno sguardo al futuro (almeno 12 mesi) per capire:
Il legislatore ha posto l’obbligo per le imprese di dotarsi di questi strumenti organizzativi-amministrativi-contabili, ma non ha individuato schemi o modelli obbligatori di questa reportistica. A questo fine è pertanto interessante rifarsi alle prime sentenze dei tribunali, che sono entrati nel merito di quali siano gli adeguati assetti di cui l’imprenditore deve dotarsi.
Secondo queste prime sentenze l’imprenditore individuale o gli amministratori di società dovranno agire con la diligenza professionale necessaria al loro ruolo, acquisendo tutte le informazioni possibili e facendo tutte le verifiche e controlli anche previsionali possibili, sia di tipo qualitativo che quantitativo, commisurandoli comunque alle dimensioni e alla tipologia di impresa.
In particolare poi (secondo il Tribunale di Cagliari) i requisiti minimi organizzativi devono essere almeno i seguenti:
i requisiti minimi amministrativi devono essere almeno i seguenti:
i requisiti minimi di tipo contabile devono essere almeno i seguenti:
È importante poi sottolineare che i medesmi giudici hanno rimarcato quanto la violazione da parte di imprenditore / amministratori dell’obbligo di predisporre assetti adeguati sia più grave quando la società non si trovi in una situazione di crisi, quando non si trovi in tale frangente infatti essa ha le risorse economiche (e non solo) per predisporre con efficacia gli strumenti organizzativi, contabili e amministrativi necessari al monitoraggio richiesto.
Chi dunque non adegui la propria organizzazione, ma anche le proprie procedure a recepire questi obblighi normativi, magari partendo proprio da queste pronunzie dei tribunali, non potrà un domani dirsi esente da colpe in caso di dissesto della società, con evidenti profili di responsabilità personale, anche nel caso di società di capitali.
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