19/10/2024
Commercialista como ravvedimento tombale

Con la conversione in legge del D.L. n. 113/2024 è stata data l’opportunità, ai soli contribuenti soggetti agli ISA (ex studi di settore) che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025, di definire ai fini fiscali i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

In pratica la nuova norma prevede che i contribuenti soggetti agli Indici di Affidabilità Fiscale ISA (quindi non i forfettari o i soggetti di maggiore dimensione) e solo ne caso aderiscano al Concordato Preventivo Biennale per il 2024-2025, possano anche evitare accertamenti fiscali su annualità passate ancora soggette a possibile verifica (da 2018 al 2022 compresi), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Nello specifico:

  • per quanto riguarda le Imposte sui Redditi e l’IRAP, non sarà possibile effettuare rettifiche sul reddito dichiarato;
  • per l’IVA, sarà impedita solo l’esecuzione di accertamenti analitico-induttivi.

Questo cosiddetto “Ravvedimento Tombale” implica il pagamento di un’imposta sostitutiva che sostituisce le imposte sui redditi e le addizionali locali, oltre all’imposta regionale sulle attività produttive (quando soggetti). Questa imposta andrà calcolata, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022 compresi, in base al risultato ottenuto dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA”).

In base al voto ISA del contribuente saranno determinate:

  • la percentuale da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione IRAP dichiarato per l’anno di adesione, per ottenere la base imponibile dell’imposta sostitutiva.
  • l’aliquota da applicare sul risultato di cui sopra, per ottenere l’imposta sostitutiva sui redditi da versare all’Erario.

La base imponibile sarà pertanto calcolata secondo le seguenti percentuali, variabili a seconda del voto ISA di ciascun anno:

  • 5% per soggetti con punteggio ISA di 10;
  • 10% per punteggio ISA da 8 a meno di 10;
  • 20% per punteggio ISA da 6 a meno di 8;
  • 30% per punteggio ISA da 4 a meno di 6;
  • 40% per punteggio ISA da 3 a meno di 4;
  • 50% per punteggio ISA inferiore a 3.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi (IRPEF o IRES) applicabile alla base imponibile così ottenuta sarà variabile e così definita:

  • 10%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se il livello è tra 6 e 8;
  • 15%, se è inferiore a 6.

Per quanto riguarda l’IRAP, sull’ammontare di base imponibile calcolato con le stesse regole si applicherà un’imposta sostitutiva del 3,9%.

L’imposta sostitutiva totale dovuta sarà ridotta del 30% per gli anni 2020 e 2021 (a causa della pandemia Covid), ma non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione.

Per ricapitolare dunque questa opportunità è così disciplinata:

  • È riservata esclusivamente ai soggetti ISA, escludendo contribuenti forfetari e quelli che superano i limiti di ricavi previsti per gli ISA;
  • Richiede tassativamente l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025;
  • Può essere scelta anche solo per alcune annualità, a discrezione del contribuente;
  • Non prevede il pagamento di interessi o sanzioni;
  • Decade in caso di perdita di adesione al concordato;
  • Protegge da accertamenti analitici su redditi/IRAP e accertamenti induttivi sui redditi/IRAP e IVA (come per esempio il “tovagliometro” o “bottigliometro” per i ristoratori e baristi).

Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili, maggiorate di interessi legali, con la prima rata da versare entro il 31 marzo 2025. Il pagamento in ritardo di una rata, ma entro la scadenza della rata successiva, non comporta la decadenza dalla sanatoria.

Il pagamento dell’importo totale o della prima rata non deve avvenire dopo la notifica di verbali di constatazione, di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

Inoltre, sono stati modificati i termini per gli accertamenti fiscali.



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