Il Cosiddetto "Collegato Fiscale" alla Legge di Bilancio per il 2018 prevede per i capitali detenuti all'estero una nuova forma di regolarizzazione (o sanatoria). Al contrario di altre normative ("scudo fiscale" e "voluntary disclosure") questa nuova disciplina di collaborazione volontaria è però limitata ai lavoratori frontalieri ed a quelli che dopo aver lavorato all’estero sono poi rientrati in Italia (rimpatriati).
Cosa:
E' possibile regolarizzare le attività finanziarie depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della L. 172/17: 6 dicembre 2017 con violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Tali attività devono essere derivanti da redditi prodotti all’estero da lavoro dipendente o da lavoro autonomo (esclusi quindi i redditi di impresa, ad esempio).
Chi:
I soggetti che possono aderire a questa sanatoria sono quelli attualmente residenti fiscali in Italia (oppure i loro eredi) e che in precedenza erano residenti all’estero, regolarmente iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e che hanno lavorato in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi e frontalieri.
Come:
La sanatoria prevede il versamento di un importo pari al 3% del valore di tali attività con riferimento alla data del 31 dicembre 2016 e la regolarizzazione è valida anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti da tali attività finanziarie e depositi.
E' prevista la presentazione di una apposita istanza di adesione alla sanatoria entro il 31 luglio 2018. I contribuenti possono operare spontaneamente il versamento in un’unica rata entro il 30 settembre 2018, oppure il dovuto può essere suddiviso in tre rate mensili consecutive di pari importo sempre a partire dal 30 settembre 2018. La sanatoria si perfezione con il versamento in unica soluzione o della terza rata, a seconda dei casi.
Altre note:
E' anche prevista la possibilità di sanare la proprietà di immobili esteri nel paese in cui si è prestata l'attività lavorativa.
Si attendono comunque i previsti provvedimenti attuativi e soprattutto le interpretazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate in materia, perché i dubbi applicativi appaiono notevoli sia in numero che per importanza, tra i quali: