Con la legge di Bilancio 2018 viene disposta la proroga dei benefici fiscali in merito agli investimenti in beni strumentali nuovi per le acquisizioni effettuate nel 2018. Vengono comunque previste alcune modifiche che elenchiamo di seguito:
- la misura dei
superammortamenti (e superleasing) è ridotta al 30% (dal 40%) attuale. Ciò significa che il costo dei beni strumentali su cui commisurare l'agevolazione dovrà essere considerato al 130% (ad esempio un cespite costato 1.000 euro consentirà il calcolo degli ammortamenti su 1.300 euro);
- vengono esclusi dal beneficio fiscale del super ammortamento (e superleasing) tutti gli investimenti in autoveicoli di cui al comma 1 dell’articolo 164 del Tuir (inclusi pertanto quelli esclusivamente strumentali di cui alla lett. a, ad esempio le auto per servizio taxi). Rimarrebbero invece agevolabili gli autocarri (questi ultimi non per i professionisti).
Appare complesso il coordinamento delle disposizioni che nel tempo si sono succedute in tema si superammortamenti (e superleasing).
Questa agevolazione fiscale è stata infatti già oggetto di una precedente proroga. Essa era infatti prevista per gli investimenti effettuati nel 2017 e per quelli eseguiti entro il 30 giugno 2018, a patto che entro il 31 dicembre 2017 fosse pagato almeno un acconto pari al 20% con conferma d'ordine.
In attesa di eventuali chiarimenti parrebbe possibile affermare la fruibilità del beneficio fiscale nelle seguenti casistiche:
- investimenti consegnati prima del 31 dicembre 2017: superammortamento al 40% a prescindere dal pagamento;
- investimenti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: superammortamento al 30% a prescindere dal pagamento;
- investimenti dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (consegna entro tale data): superammortamento al 30% a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia pagato un acconto almeno pari al 20% e che il fornitore abbia confermato l’ordine;
- investimenti dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 (consegna entro tale data): superammortamento al 40% a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia pagato un acconto almeno pari al 20% e che il fornitore abbia confermato l’ordine (quest'ultima possibilità risulterebbe la più logica e coerente lettura sistematica delle norme e della loro successione).