In conseguenza delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 viene abrogato il D.P.R. 444/1997 che disciplina l’utilizzo della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.
A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica (comma 920 dell’art. 1, L. 205/2017). La scheda carburante dunque dalla medesima data andrà in soffitta.
A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell’Iva.
Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 164, Tuir nonché con l’integrazione della lettera d), comma 1 dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:
- ai fini della deducibilità del costo dal reddito,
- ai fini della detraibilità dell’Iva,
che i pagamenti degli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodi tracciati ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.
Ai fini della deduzione/detrazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All’atto dell’acquisto il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurne il costo e detrarne l’Iva pagata.
Dal 1° luglio 2018, l’abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte sui redditi che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l’impossibilità di emissione della fattura elettronica, l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto.
La ragione della disposizione va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell’Erario attraverso l’uso della scheda carburante (falsi timbri per pagamenti in contanti, ecc.).
Vogliate prendere buona nota della data di entrata in vigore della nuova modalità onde adeguare le Vs. procedure.