Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) viene introdotto l’obbligo generalizzato, con decorrenza 1° gennaio 2019, di emissione della sola fattura elettronica anche nell’ambito dei rapporti tra privati (prima sostanzialmente riservata alla fatturazione verso la Pubblica Amministrazione), con l’esclusione espressa di coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio (i contribuenti minimi/forfettari).
OPERAZIONI INTERNE
In particolare, la fatturazione elettronica si renderà applicabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni (comunemente definite note di credito).
Risultano inoltre alcune fattispecie di esonero nelle operazioni poste in essere con soggetti che non siano titolari di partita Iva.
L’emissione della fattura elettronica avverrà attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio direttamente o fruendo di intermediari.
Si ricorda come in caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.
OPERAZIONI CON L’ESTERO – NUOVA COMUNICAZIONE
Per effetto dell’inserimento del nuovo comma 3-bis nell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, sempre con decorrenza 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo di Comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Viene individuato, quale termine per l’invio, l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.
Non si applica il cumulo giuridico.
ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Da ultimo, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 6-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, è previsto che gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 3, D.M. 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate verranno stabiliti modi e tempi di applicazione.
Sempre con un ulteriore provvedimento direttoriale saranno individuate eventuali disposizioni aggiuntive per l’entrata in vigore delle novità.
DECORRENZA ANTICIPATA PER ALCUNI SOGGETTI
Viene introdotto l’obbligo, in questo caso con anticipata decorrenza il 1° luglio 2018, di emissione della fattura elettronica per:
1. cessioni di benzina e gasolio per motori (si veda altra nostra circolare informativa);
2. prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una Pubblica Amministrazione. Si ricorda come con filiera di imprese è “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti e subcontratti”.
ALTRE NOTE
Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.
Viene, inoltre, previsto che con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno definite le informazioni che dovranno essere trasmesse, le regole tecniche, i termini per l’invio telematico e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con lo stesso provvedimento, potranno essere definite anche modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Sono infine previste alcune semplificazioni amministrative e contabili per alcune categorie di contribuenti.
FATTURA ELETTRONICA PER IL “TAX FREE”
Infine, con il comma 1088 dell’articolo 1, L. 205/2017, viene, rinviato al 1° settembre 2018, l’obbligo di emissione della fattura “tax fee” in formato elettronico, originariamente previsto al 1° gennaio 2018.
Si ricorda come le cessioni interessate sono solamente quelle per le quali il dettagliante richiede al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell’Iva che sarà a quest’ultimo rimborsata al momento del ricevimento della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.
ATTENZIONE: l’impatto di questo obbligo generalizzato alla fatturazione elettronica non deve essere trascurato, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei sistemi informatici che per quanto riguarda le procedure contabili aziendali. In assenza di future proroghe è dunque necessario attivarsi con i propri consulenti informatici per adeguamento dei software contabili e la relativa istruzione del personale.
Lo studio è a Vs. disposizione per assisterVi in questa delicata fase di passaggio.