Con la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017) il legislatore ha disposto la proroga sino al 31/12/2018 delle detrazioni per le persone fisiche (Irpef) e per le società di capitali (Ires) relative alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Bonus energetico), ma apportando alcune modifiche alle tipologie di interventi agevolabili, alla misura della detrazione spettante e alla platea dei soggetti beneficiari.
La detrazione al 65% è confermata per la generalità degli interventi già previsti, mentre è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di:
- finestre (con i relativi infissi);
- impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- schermature solari.
La normativa così modificata prevede anche aliquote di detrazione diverse relativamente alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, infatti per le spese sostenute dal 01/01/2018 la detrazione per risparmio energetico spetta:
- al 50% se la sostituzione avviene con impianti che prevedono caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A (Regolamento 811/2013/UE) – con un limite di spesa pari ad euro 60.000 e quindi una detrazione nel limite massimo pari ad euro 30.000;
- al 65% se la sostituzione avviene con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno uguale alla classe A (Regolamento 811/2013/UE) e contemporanea installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII (Comunicazione Commissione UE 2014/C 207/02) – con un limite di spesa pari ad euro 46.153,85 e quindi una detrazione massima pari ad euro 30.000;
- al 65% se la sostituzione avviene con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione ed appositamente costruiti dal produttore per funzionare in modo congiunto – con un limite di spesa pari ad euro 46.153,85 e quindi una detrazione massima pari ad euro 30.000.
Le sostituzioni con caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto sono escluse dal bonus energetico.
Nuovi interventi sono invece stati ricompresi tra quelli agevolabili con la detrazione del 65%:
- per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un limite di spesa pari ad euro 153.846 e pertanto una massima detrazione pari a 100.000 euro. Questo genere di interventi devono portare a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20% (allegato III del D.M. 04.08.2011).
Le modifiche normative della Legge di Bilancio 2018, come detto, anche ampliato i soggetti che possono fruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Istituti autonomi per le case popolari;
- Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, ma nella forma di società.
Nessuna modifica sostanziale è stata invece disposta circa gli interventi su parti comuni condominiali (per le spese sostenute fino al 31/12/2021):
- la detrazione pari al 75% delle spese sostenute a fronte di interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva generale dell’edificio e di conseguirne almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2015.
- la detrazione pari al 70% delle spese sostenute a fronte di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (se aventi incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio).
In questi casi il limite massimo di spesa è pari ad euro 40.000 moltiplicato per ognuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è anche prevista una certificazione da parte di professionisti abilitati.