Recenti esperienze di nuovi Clienti ci portano a ricordare che dal 1 luglio 2017 è divenuta obbligatoria la notifica ai contribuenti degli atti e degli avvisi degli enti a mezzo PEC, cioè tramite messaggi di posta elettronica certificata. Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto questa novità ed ha risolto il dibattito sulla regolarità o meno della notifica tramite recapito nella casella PEC anziché nella consueta forma cartacea. Ecco allora una breve sintesi di quanto ci sia da sapere in merito.
L’articolo 7 quater del Decreto Legge portante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze" illustra infatti che, a partire dal 1° luglio 2017, gli atti impositivi possono, ma non devono tassativamente, essere notificati solo via posta elettronica certificata (PEC).
Nasce allora la necessità di regolare alcune situazioni quali:
La normativa prevede dunque che, quando la casella di posta risultasse inattiva, piena, non più valida o comunque con ulteriori problemi di ricezione, l’ufficio mittente potrà fare ricorso alla tradizionale notifica tramite lettera raccomandata al destinatario, ma solo dopo aver tentato inutilmente un secondo invio a mezzo PEC, decorsi almeno sette giorni dal primo invio andato non andato a buon fine. Solo quando anche ulteriore invio non potesse venire recapitato si procederà al deposito telematico dell’atto nel sito di Infocamere con relativo avviso di pubblicazione.
Successivamente l'ente ne darà notizia al contribuente mediante classica raccomandata semplice.
La notifica di un atto inviato via posta elettronica certificata si considera effettuata e trasmessa a buon fine nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette la ricevuta di accettazione.
Pertanto è assolutamente importante per tutti i contribuenti controllare frequentemente la propria casella di posta elettronica certificata, cosi da evitare di ritrovarsi con un atto impositivo non più contestabile per scadenza dei termini di legge.