La distribuzione di utili delle società di capitali

25/03/2018
Dividendi commercialista provincia como

Con l'approssimarsi dell'epoca dei bilanci di S.r.l. e S.p.a. è utile capire quali siano le regole quando si intende distribuire l'utile dell'esercizio ai soci.

Il legislatore ha posto alcune norme tese alla conservazione del patrimonio aziendale e la tutela, così, di tutti i soggetti coinvolti.

Innanzitutto sono posti degli obblighi di accantonamento degli utili per la conservazione del patrimonio:

  • almeno il 5% degli utili netti dell'esercizio debbono essere accantonati alla Riserva Legale, finché questa abbia raggiunto il 20% del capitale sociale (come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile);
  • l'adeguamento cambi di fine anno delle eventuali componenti in valuta (ad esempio debiti e crediti) possono aver portato alla iscrizione di utili non realizzati, in questo caso un pari importo dell'utile netto dell'esercizio dovrà essere accantonato e non distribuito;
  • anche l'iscrizione di utili da derivati finanziari non di copertura (e quindi transitati nel conto economico) costringono ad un pari accantonamento dell'utile netto finale a riserva non distribuibile;
  • lo statuto della società che può prevedere inoltre l'accantonamento di una ulteriore quota di utili alla riserva statutaria.
 

Ulteriori vincoli alla distribuzione dell'utile, possono essere ancora disposti dallo statuto della società o dalla assemblea dei soci, ad esempio:

  • nelle S.p.a. possono essere presenti diverse categorie di azioni con privilegi nel riparto degli utili; 
  • possono esistere particolari diritti agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori e/o dipendenti. 

Ulteriori limiti alla distribuzione degli utili netti finali sono posti dall'art. 2433 del Codice Civile:

“Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.  Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. "

La distribuzione del dividendo è poi limitata:

  • nel caso in cui tra le immobilizzazioni immateriali dell'attivo di Stato patrimoniale siano presenti costi di impianto e di ampliamento o costi di sviluppo, non ancora del tutto ammortizzati e se non residuino riserve almeno sufficienti a coprire detta parte non ammortizzata;
  • quando la società per azioni, che presenti perdite rinviate da precedenti esercizi, abbia in circolazione titoli obbligazionari per un importo complessivamente superiore al doppio della somma di capitale sociale, riserva legale ed altre riserve disponibili. 

Gli Amministratori, una volta rispettati tutti i limiti e vincoli esposti in precedenza, potranno riportare nella nota integrativa (del Progetto di bilancio da loro predisposto) la loro proposta di destinazione dell'utile di esercizio a dividendo ai soci.


E' con l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci che nasce la possibilità di distribuire l'utile netto realizzato nel medesimo periodo amministrativo e se tale distribuzione è deliberata, il verbale di assemblea dovrà essere sottoposto a registrazione (entro 20 giorni) presso l'Agenzia delle Entrate con imposta fissa di 200 euro.


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