Le perdite nelle SRL e nella SPA

26/05/2018
Perdite societarie commercialista como

Con le approvazioni dei bilanci di esercizio delle società di capitali (Spa e Srl) che in questo periodo vedono i soci riunirsi in assemblea, possono emergere condizioni perdita che devono essere affrontate alla luce delle normative vigenti con particolare attenzione.

Emersione della perdita e verifica delle condizioni di legge

Nel caso in cui il bilancio di esercizio evidenzi costi superiori ai ricavi evidentemente il risultato finale sarà quello di una perdita. A questo punto è obbligatorio effettuare un confronto tra l’ammontare di questa perdita, sommata alle eventuale perdite prodotte negli esercizi precedenti e non coperte, e l’importo del Patrimonio Netto. Da questo confronto, considerando oltre al capitale tutte le riserve esistenti e gli utili di precedenti esercizi portati a nuovo, deve emergere una somma algebrica almeno pari al Capitale Sociale.

Se la somma algebrica delle perdite e di tutte le altre poste contabili del patrimonio netto è almeno pari al Capitale Sociale, la perdita dell’esercizio in fase di approvazione potrà essere semplicemente rimandata a nuovo o compensata con riserve disponibili a tale scopo, ma non si dovranno prendere altre decisioni particolari al riguardo, se non un accurato monitoraggio dell’andamento economico della società da parte dell’organo amministrativo.

Se invece da tale somma algebrica emergesse un importo inferiore al capitale sociale, od addirittura un importo “sottozero” si dovrà procedere, più o meno velocemente, con le procedure dettate dal codice civile a presidio e tutela dell’integrità del Capitale Sociale.

Peraltro è sempre doveroso effettuare una verifica molto aggiornata dell’integrità del capitale sociale, eventualmente considerando anche un apposito bilancio infra-annuale predisposto appositamente dagli amministratori che può migliorare la situazione (utile infrannuale) od addirittura peggiorarla (ulteriore perdita) e dunque rendere sempre più urgente l’intervento correttivo previsto per legge.

Se le perdite cumulate, dedotte le altre partite del patrimonio netto, superano comunque il terzo del Capitale Sociale, la situazione si deve considerare sicuramente più allarmante e diviene necessario verificare se le perdite determinano anche la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto per la tipologia societaria del caso.

Capitale sociale intaccato meno di un terzo

Nel caso in cui tale somma algebrica evidenzi un importo inferiore al Capitale Sociale, ma di non oltre un terzo dello stesso (ad esempio non meno di 60.000 euro se il capitale è di 90.000 euro) la legge non prevede alcun adempimento immediato in capo all'organo amministrativo. Sarà invece necessario soltanto disporre in merito alla perdita d’esercizio in sede di approvazione del relativo bilancio. Si dovrà però esaminare frequentemente l’andamento gestionale onde verificare che la situazione non si aggravi intaccando il Capitale Sociale oltre quel terzo, nel qual caso l’azione degli amministratori dovrà divenire rapida ed obbligata.

In tale situazione la distribuzione degli utili risulterà vietata, a norma del’articolo 2433, per le Spa, e dell’articolo 2478-bis del codice civile, per le Srl, i quali prescrivono, per consentire nuovamente la distribuzione, che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Capitale sociale intaccato oltre un terzo, ma senza scendere sotto il minimo legale

In questo caso il codice civile, all’articolo 2446 per le Spa e all’articolo 2482-bis per le Srl, impone un’immediata attivazione da parte dell’organo amministrativo, che senza indugio deve convocare i soci in assemblea per valutare gli opportuni provvedimenti da prendere.

Il codice civile non prevede con quale periodicità l’organo amministrativo debba controllare perdite nascenti ed integrità del Capitale Sociale ma tale dovere discende dalla necessaria diligenza e corretta amministrazione dell’organo amministrativo.

L’assemblea dei soci sarà chiamata a prendere provvedimenti urgenti in merito esaminando i seguenti documenti che dovranno essere predisposti:

  • una situazione patrimoniale aggiornata (vero e proprio bilancio infrannuale predisposto da parte degli amministratori); 
  • la relazione dell’organo amministrativo; 
  • le osservazioni del collegio sindacale (se esistente). 

A questo punto i soci in assemblea potranno:

  1. non procedere ad alcun particolare provvedimento rinviando ogni decisione (situazione di crisi momentanea e previsione di immediato riassorbimento); 
  2. deliberare la copertura della perdita, con versamenti od apporti dei soci o rinuncia di loro crediti vantati nei confronti della società; 
  3. deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa. 

Capitale sociale intaccato oltre un terzo e sceso sotto il minimo legale

Nel caso le perdite portino alla riduzione del Capitale Sociale ad oltre un terzo questo si riduce al di sotto del limite legale, la situazione è la più allarmante e richiede un immediato ed inderogabile intervento correttivo da parte dei soci (art. 2447 per le Spa e art. 2482-ter codice civile per le Srl).

Casi particolari

Per le Srl semplificate la prassi notarile ritiene pienamente applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile anche se per loro previsto un ammontare minimo diverso del capitale sociale.

Anche le Start-Up innovative hanno una meno stringente procedura di gestione delle perdite civilistiche in parziale deroga alle disposizioni del codice civile.

Ove non vi sia la possibilità di procedere al ripianamento delle perdite che portino il capitale sociale sotto il minimo legale resta aperta la possibilità per i soci di deliberare la messa in liquidazione della società oppure la trasformazione regressiva in società di persone (Snc o Sas).

In alcuni casi e con opportune accortezze è anche possibile ovviare alla necessaria convocazione di assemblea dei soci per il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale davanti al notaio.

Ove invece, a fronte della perdita del Capitale Sociale, non si procedesse ai sensi di legge con il ripristino dell’integrità del capitale almeno al minimo legale, e si continuasse nella gestione della società, gli amministratori risponderebbero illimitatamente delle obbligazioni sociali.


Massima attenzione deve essere dunque posta nel caso di perdite societarie, soprattutto quando queste assumano carattere rilevante.


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