Proroga della fattura elettronica per i carburanti

29/06/2018
Il commercialista a como

Con Decreto Legge n. 79/2018 il Governo ha dato corso alla proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti per autotrazione che altrimenti sarebbe decorso dal 1° luglio 2017, in anticipo rispetto al generalizzato obbligo di fatturazione elettronica di cui si è già detto su queste pagine.

La nuova decorrenza è stata prorogata al 1° gennaio 2019. Da quella data dunque scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato per tutti le operazioni nazionali tra privati, sia business to business (B2B) che business to consumer (B2C), comprese le operazioni di rifornimento di carburante. 

In questo modo si è messa fine alla disparità di trattamento riservata ai distributori di carburante che vedevano appunto anticipato l’obbligo dal 1° luglio 2018, in sostituzione della vecchia scheda carburante.

Resta invece confermata l’entrata in vigore della fattura elettronica, anche se con notevoli perplessità operative, per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Come comportarsi per il secondo semestre 2018

Tornando alle operazioni di rifornimento di carburante per autotrazione è bene capire come comportarsi per il prossimo semestre dunque:

  1. anzitutto restano confermate le nuove regole circa la detraibilità dell'Iva e la deducibilità dei costi d'acquisto dei carburanti, che divengono tassativamente subordinate all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili come: carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari ecc. E ciò indipendentemente dal mezzo di certificazione scelto per l’acquisto (prossimo punto 3). 
  2. Il pagamento in contanti impedirà la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
  3. Restano possibili più forme di certificazione contabile/fiscale dell’acquisto
  • la vecchia scheda carburante, compilata secondo le consuete regole, che resta dunque mezzo idoneo per i rifornimenti sino al 31 dicembre 2018
  • la fattura elettronica (a patto che il distributore sia pronto ad emetterla); 
  • il pagamento con forme tracciabili (carta di credito apposita); 
  • il sistema “netting” (carta carburanti di compagnia petrolifera) e relativa fattura periodica (anche cartacea). 

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