RESIDENZA FISCALE: le persone giuridiche

26/09/2018
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Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) stabilisce, all’art. 73, comma 3, che le persone giuridiche si considerano residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

  1. la sede legale; 
  2. la sede amministrativa; 
  3. l’oggetto principale; 

siano stabiliti nel territorio nazionale.

La sede legale

In questo caso ci si trova a fronte di un criterio di individuazione oggettivo proveniente da un dato formale ben verificabile. L’ubicazione della sede legale coincide normalmente con quella indicata nell'atto costitutivo e/o nello statuto delle società. Logicamente saranno residenti tutte le società costituite in Italia che non abbiano trasferito all’estero la loro sede legale.

La sede dell’amministrazione

Le norme vigenti non stabiliscono un criterio di identificazione della sede dell’amministrazione. Gli interventi giurisprudenziali, così come la dottrina hanno individuato tale sede nel luogo dove si formano le decisioni amministrativo/gestionali rilevanti della persona giuridica, il luogo da dove provengono gli “impulsi volitivi”.

L’oggetto principale

In questo caso si intende il luogo in cui si esercita l’attività essenziale e prevalente tesa alla realizzazione degli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Come peraltro già detto, le condizioni descritte sono tra loro alternative e neppure è stabilita una gerarchia di priorità. Ciò significa che il ricorrere di una sola tra esse è condizione sufficiente per considerare residente in Italia un ente giuridico.

Quindi la disciplina fiscale, come peraltro quella civile, ha dato rilevanza non soltanto al dato formale della localizzazione della sede legale della società nel territorio Italiano, ma anche a quello sostanziale connesso all'ubicazione nel Belpaese della sede dell'amministrazione effettiva o allo svolgimento, nel nostro Paese, dell'oggetto principale dell’attività.

L’essere considerata persona giuridica residente fiscalmente in Italia porta con se notevoli conseguenze di ordine tributario. Ai fini delle imposte sui redditi la persona giuridica residente è tenuta a dichiarare ed assoggettare a tassazione tutti i propri redditi, ovunque prodotti. Il sistema di tassazione italiano è infatti governato dal principio di tassazione mondiale (worldwide).

La doppia residenza

La determinazione della residenza fiscale non può comunque prescindere dalla verifica di quanto previsto, caso per caso, dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente esistenti. L’Italia ha infatti stipulato con i principali paesi mondiali (quantomeno i paesi con cui gli scambi economici sono ritenuti rilevanti) una serie di Convenzioni tese a limitare od annullare fenomeni di doppia imposizione fiscale e regolanti alcuni aspetti importanti, tra i quali appunto la residenza dei contribuenti.

Nell’ambito della fiscalità internazionale la definizione del concetto di residenza ha infatti fondamentale rilevanza per dirimere i casi di doppia imposizione dei redditi che si possono avere quando entrambi gli Stati contraenti considerano, in base alla propria disciplina nazionale, un contribuente fiscalmente residente (c.d. doppia residenza). In tali casi la norma convenzione prevale sempre sulla norma interna.

Le verifiche dell’Amministrazione Finanziaria

Gli enti verificatori (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ecc.) analizzano ed utilizzano qualsiasi elemento, anche indiziario, utile a determinare la residenza fiscale di un contribuente ed a determinare, in caso di persone giuridiche, una eventuale loro esterovestizione.

Con il termine "esterovestizione" la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona fisica o di una società fuori dal territorio nazionale, magari in uno Stato a fiscalità privilegiata, allo scopo sottrarsi ai più gravosi adempimenti previsti dall'ordinamento tributario dello Stato di reale appartenenza. Al di là di alcune norme del testo unico di specifica applicazione (ad esempio per le Holding), non ci si può che riferire, in prima battuta, al concetto di residenza fiscale esposto innanzi (art. 73, comma 3 del TUIR).

Le verifiche fiscali logicamente possono utilizzare qualsiasi strumento esterno all'ente verificato (ad esempio le banche dati, i pubblici registri ecc.), ma anche interno ad enti magari collegati, presso i quali vengono rinvenuti documenti di interesse che coinvolgono la persona giuridica formalmente residente all'estero (si pensi ad esempio al rinvenimento di comunicazioni di importanti decisioni gestionali vincolanti verso una società controllata estera e la contestuale tenuta anche della sua contabilità presso la casa-madre italiana).


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