Novità: IVA e FATTURA ELETTRONICA

10/11/2018
Fatturazione elettronica commercialista como

Con il Decreto Legge n. 119 del 2018 ("Decreto Fiscale"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte alcune novità Iva ed alla disciplina della fatturazione elettronica.

Ricordiamo in merito a quest’ultima che l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra privati scatterà dal prossimo 1° gennaio 2019. Continua dunque la produzione normativa del legislatore e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate tese a strutturare un quadro di riferimento sicuro, chiaro e completo per consentire l’adeguamento dei contribuenti al nuovo obbligo senza eccessivi problemi o “buchi”. Ad onor del vero, ancora restano mancanti le necessarie istruzioni per alcune casistiche non certo rare, ma il Governo, a più riprese, ha negato la possibilità di proroghe della data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato.

Gli articoli da 10 a 15 del D.L. 119/2018 (“Decreto fiscale”) portano le novità qui in commento. In particolare:

Fatturazione elettronica:

  1. viene stabilito un periodo transitorio (primo semestre 2019) in cui non si applicheranno le sanzioni per omessa fatturazione (commisurate dal 90% al 180% dell’imposta) se comunque la fattura elettronica verrà emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’operazione ai fini Iva. E’ il caso ad esempio in cui una operazione sia effettuata il giorno 18 gennaio 2019, ma l’emissione/invio della fattura elettronica venga ritardato. Non vi saranno sanzioni a patto che la fattura elettronica venga comunque emessa/inviata entro il 16 febbraio 2019 e si faccia confluire la relativa Iva nei calcoli di liquidazione relativi al mese di gennaio (nell’esempio si è esaminato il caso di un contribuente Iva mensile).
  2. Viene invece stabilito che la sanzione di cui sopra venga ridotta dell’80% (e quindi commisurandosi dal 18% al 36%) se il ritardo di emissione venga sanato entro il termine per la liquidazione periodica Iva successiva. Nell’esempio: se la fattura elettronica venga emessa/inviata entro il 16 marzo 2019.

Novità Iva:

Più in generale, in tema di regole di fatturazione, di registrazione e di detrazione dell’Iva, sono introdotte ulteriori novità dettate soprattutto da esigenze di coordinamento tra le esistenti regole ed i vincoli tecnico-informatici legati al nuovo sistema della fatturazione elettronica:

  1. a partire dal prossimo 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considererà effettuata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972;
  2. come diretta conseguenza dell’allungamento dei termini di fatturazione di cui al punto precedente, è stabilito l’obbligo, con uguale decorrenza dal 1° luglio 2019, di indicare nel documento la data di effettuazione dell’operazione (nella normalità dei casi quindi la data di consegna o spedizione, oppure di pagamento) quando essa è diversa dalla data di emissione della fattura;
  3. vengono modificati anche i termini temporali per la registrazione delle fatture emesse. In particolare i soggetti Iva dovranno annotare nell’apposito registro delle fatture emesse le fatture, rispettando il loro ordine progressivo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e facendo confluire l’Iva nella liquidazione dello  stesso mese di effettuazione delle operazioni. Potrà dunque accadere, ad esempio, che per una operazione effettuata il 23 aprile, venga emessa/inviata fattura il 2 maggio, l’annotazione sul registro delle fatture emesse avvenga entro il 15 maggio, ma, in tal caso, l’Iva connessa dovrà partecipare alla liquidazione relativa al mese di aprile.
  4. Viene eliminato l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali di importazione relative agli acquisti, e così pure l’obbligo di indicazione nel registro degli acquisti del numero progressivo di protocollo ad esse attribuito.
  5. Vengono modificati i termini temporali minimi per l’esercizio della detrazione dell’Iva. È ora stabilito che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, avendo ricevuto la fattura, non solo relativamente alle fatture ricevute e registrate entro la fine del periodo (mensile o trimestrale), bensì anche per quelle ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Attenzione però questa regola troverà uno stop a gennaio, relativamente alle fatture dell’anno precedente, infatti detto allungamento è vietato per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui documento sia pervenuto l’anno successivo (dall’1 al 15 di gennaio);
  6. Infine viene meglio dettagliato che l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le controparti (clienti) semplicemente identificati ai fini Iva in Italia, ma solo quelle residenti o stabilite nel Belpaese.

Per completezza di argomento, in merito alle regole di detrazione dell’Iva sugli acquisti di cui al precedente punto 5, si ricorda la disciplina introdotta lo scorso anno con il Decreto Legge n. 50/2017. Con tale norma fu infatti stabilito che le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione devono essere registrate nel registro, al più tardi, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa Iva e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.


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