FATTURA ELETTRONICA: si parte

03/01/2019
Fattura elettronica commercialisti como

E’ dunque partito il 1° gennaio 2019 l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra privati.

Nessuna proroga è stata alla fine concessa, come avevamo previsto: gli interessi erariali sono infatti troppo forti in quanto il recupero di evasione previsto è molto importante.

Gli attimi prima della partenza sono stati caratterizzati da frenesia sia da parte dell’Agenzia dell’Entrate, che ha risposto solo ad alcuni dubbi applicativi, che da parte del Garante Privacy, entrato a “gamba tesa” in argomento, che da parte delle software house, non ancora pronte con le release definitive dei programmi informatici per la gestione del nuovo adempimento.

Gli operatori e la stampa specializzata ha previsto una fase di circa sei mesi in cui si dovranno rincorrere soluzioni a problemi non chiariti, a blocchi informatici imprevisti, a rigidità dei tracciati dei file XML ecc. E tutto ciò con buona pace dei contribuenti gravati da impegno e tempi persi davvero notevoli.

Il Governo, conscio dei molti problemi ancora aperti e delle difficoltà tecniche oggettive, già evidenziate anche in queste pagine, ha comunque previsto, in piena zona Cesarini, degli alleggerimenti dell’obbligo di fatturazione elettronica che consentiranno una partenza più light da parte dei soggetti passivi IVA:

  • è stata esclusa dall'obbligo una grossa platea di contribuenti di minori dimensioni. I “forfettari” infatti (insieme ai vecchi “minimi” e le imprese agricole in regime speciale) sono stati esonerati dall'obbligo di emettere fatture in formato elettronico. L’allargamento della platea dei contribuenti esclusi dall'obbligo in virtù di tale regime speciale si è recentissimamente allargata con l’approvazione definitiva della finanziaria 2019, che ha elevato le soglie di componenti positive dei soggetti che possono divenire forfettari (65.000 euro) consentendo così a tantissimi nuovi contribuenti di optare per questo regime agevolato. 
  • È concesso un periodo di moratoria sulle sanzioni da omessa fatturazione. Per i primi mesi, infatti, l’emissione (spedizione) della fattura elettronica non sarà sanzionata se avverrà in ritardo, ma comunque entro la liquidazione Iva del periodo in cui la stessa si sarebbe dovuta emettere. Le sanzioni saranno invece estremamente ridotte se il ritardo si protrarrà entro la liquidazione Iva successiva. La moratoria sarà in vigore sino al 30/09/19 per gli operatori mensili e sino al 30/06/2019 per quelli trimestrali. 
  • Con l’ultimo “Decreto fiscale” sono stati temporaneamente esonerati tutti gli operatori sanitari (medici, odontoiatri, farmacisti…) per le sole operazioni inviate già con il sistema “tessera sanitaria”, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in regime speciale e i soggetti non residenti identificati in Italia
  • Dal 1° luglio 2019 si modifica il termine di emissione (spedizione) della fattura elettronica (e cartacea). Saranno 10 i giorni a disposizione dal momento di effettuazione dell’operazioni ai fini Iva per emettere la fattura in formato XML. 

Lo speciale sistema di controllo dei file XML da parte del Sistema di Interscambio (SDI) non solo richiede formazione adeguata del personale sulle novità e sulle procedure, ma anche un lavoro di allineamento di codici fiscali e partite Iva dei clienti al fine di minimizzare i rischi di scarto. E questo soprattutto nel caso di operazioni straordinarie societarie dei clienti e/o per le partite Iva cessate.

Le rigidità informatiche che inevitabilmente si affronteranno potrebbero essere parzialmente alleviate, almeno nella fase iniziale, con un uso intelligente degli allegati (possibili) alla fattura elettronica. Elementi non inseribili nei campi della fattura o che generano scarti per ragioni tecniche ignote, potrebbero essere gestiti includendoli provvisoriamente negli allegati, come dettagli della fattura.

Anche la generazione del QR code che contiene tutti i dati Iva del contribuente è caldeggiato in quanto potrà consentire di velocizzare lo scambio dei dati con i fornitori. Ad esempio potrà essere particolarmente comodo se affidato ai dipendenti che vadano in trasferta (benzina, ristoranti, alberghi…). Logicamente il fornitore dovrà essere attrezzato adeguatamente per poter leggere il QR code e così traslare alla fattura elettronica tutti i dati necessari di emissione.

Si ricorda poi di porre in essere tutti i presidi necessari alla gestione delle ricevute informatiche restituite dallo SDI, che non solo debbono essere abbinate alle relative fatture elettroniche e conservate, ma che potrebbero evidenziare degli scarti o delle non conformità da gestire tempestivamente, come previsto per legge.

In ultimo si segnala che la moratoria delle sanzioni previste per i primi mesi (descritta innanzi) potrebbe vedere penalizzata la possibilità dell’acquirente di effettuare la detrazione dell’Iva tempestivamente, dovendo “aspettare” il documento emesso dal fornitore ritardatario, prima di essere titolato ad esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.


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