Con decorrenza 1° gennaio 2019 è stato introdotto il nuovo Esterometro. In pratica l'obbligo di una nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate relativa ai dati delle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia. Non debbono essere indicate le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse fatture elettroniche (facoltativamente).
A regime, il termine per l’invio della comunicazione - Esterometro è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
Per i mesi di gennaio e febbraio 2019 è stata disposta ieri sera una proroga del termine per l’invio, posticipandolo al 30 aprile 2019.
In caso di omissioni o errori nell'Esterometro, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.
Esterometro: Alcuni consigli pratici
Mentre per le fatture emesse, l’adempimento può essere evitato emettendo in forma elettronica anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, per le fatture ricevute la comunicazione deve essere in ogni caso effettuata con periodicità mensile, anche in ipotesi di occasionali ed esigui acquisti di beni o servizi.
Da ciò consegue che:
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