Dal prossimo 1° luglio 2019 entreranno in vigore alcune novità in materia IVA, in particolare per ciò che concerne la fatturazione delle operazioni. La recentissima conversione del "Decreto crescita" ha portato ulteriori novità dell'ultimo secondo. Di seguito le riassumiamo brevemente:
Quando è necessaria l'emissione di fattura, resta invariata la possibilità di documentare ai fini Iva le operazioni nei due diversi modi già noti: emissione di fattura immediata od emissione di fattura differita, riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata viene emessa, per ogni operazione rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, dal contribuente (soggetto Iva) che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizi. La fattura si intende emessa al momento della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Le fatture emesse da soggetti obbligati alla fatturazione elettronica e verso controparti italiane si ritengono emesse quando inviate allo SDI e da questi accettate.
Il Legislatore fiscale, con Decreto Legge n. 119/2018, ha stabilito che, a partire dal 01/07/2019, la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione rilevante ai fini Iva così come determinata dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972. Mentre, sino al 30/06/2019, la fattura immediata deve essere emessa entro la mezzanotte del giorno in cui l’operazione si considera effettuata (salvo poi ritardare approfittando del periodo di moratoria delle sanzioni introdotto con la fatturazione elettronica).
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA (ART. 6 D.P.R. 622/72)
In modo estremamente sintetico ricordiamo che l’art. 6 della Legge Iva disciplina il momento di effettuazione delle operazioni nazionali come segue:
• compravendite di beni immobili: alla data di stipula dell’atto notarile;
• compravendite di beni mobili: alla consegna o spedizione dei beni;
• prestazioni di servizi: al pagamento del corrispettivo (o di sua parte).
CASI PARTICOLARI:
Nel caso di contratti estimatori il momento di effettuazione dell’operazione, ai fini Iva, è fissato all’atto della rivendita a terzi e comunque, per i beni che poi non sono restituiti, alla scadenza del termine convenuto contrattualmente tra le parti (anche in questo caso con il limite di un anno dalla consegna o spedizione, decorso il quale si considerano comunque ceduti definitivamente).
Nel caso le cessioni di beni abbiano effetti traslativi posticipati (contrattualmente) tali operazioni si considerano effettuate, ai fini Iva, nel momento in cui si producono gli effetti del trasferimento, e comunque nel limite massimo di un anno, se riguardano beni mobili.
ACCONTI INCASSATI OD EMISSIONE DI FATTURA ANTERIORE A EFFETTUAZIONE OPERAZIONE
Se, prima dei momenti indicati innanzi, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, o, comunque viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo incassato o fatturato, alla data dell’incasso o della fattura. l'incasso anticipato è il caso tipico dell’incasso di acconti da clienti.
LA FATTURA IMMEDIATA
Esempio: considerando dunque le novità dal 1° luglio 2019, la fattura immediata relativa alla vendita, ad un cliente italiano, di un bene mobile, consegnato il 14 luglio, potrà essere trasmessa allo SDI entro il successivo 26 luglio, obbligatoriamente riportando la data di effettuazione dell’operazione (14 luglio) nel documento emesso.
LA FATTURA DIFFERITA
La fattura differita resta la valida alternativa alla fatturazione immediata ed è prevista dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
L'emissione riepilogativa della fattura differita è consentita quando:
e comunque solo per le operazioni effettuate nello stesso mese solare e nei confronti del medesimo cliente.
Se tutte queste condizioni sono rispettate allora può essere emessa una unica fattura, con il riepilogo dettagliato di tutte le operazioni del mese, entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione di quelle operazioni. Attenzione però: l’imposta a debito risultante dalla fattura differita deve essere ricompresa nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione e non in quello della emissione della fattura differita.
Esempio: in caso di vendite con consegne frazionate nel mese di settembre (avvenute nei giorni 4, 6 e 19) nei confronti di un unico cliente, con emissione per ciascuna di regolare DDT, potrà essere emessa un’unica fattura differita riepilogativa e trasmessa allo SDI entro il 15 ottobre, ma l’Iva risultante concorrerà alla liquidazione del mese di settembre (caso del contribuente con liquidazione Iva mensile).
Non sono pertanto previste modifiche per il termine di emissione delle fatture differite. Mentre dal 1° luglio anche su di esse dovrà però essere indicata la data di effettuazione delle operazioni. In proposito l’Agenzia delle Entrate, con circ. n. 14/2019 ha specificato che, per le fatture elettroniche, si potrà indicare, nell’unico campo disponibile, una sola data, quella dell’ultima operazione.
Tornando all’esempio precedente si potrà indicare nell’unica fattura elettronica differita, emessa nel mese di ottobre, la data della operazione con la data, dell’ultima operazione, 19 settembre.
FINISCE LA MORATORIA SULLE SANZIONI PER RITARDATA EMISSIONE DELLA FATTURA
Per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale il 30 giugno 2019 scade la inoltre moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: al momento non si applicano sanzioni quando la fattura viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, e sono ridotte dell’80% se invece la fattura elettronica è emessa entro la liquidazione successiva.
Per i contribuenti con liquidazione Iva mensile la moratoria vale sino a fine settembre.
SANZIONI PER RITARDATA EMISSIONE DELLA FATTURA
Ricordiamo infine le sanzioni applicabili in caso di ritardo nell’emissione delle fatture:
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