PROFESSIONISTI: fiscalità dei rimborsi spese di trasferta

07/08/2019
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Il presente scritto vuole fare il punto sul profilo fiscale dei rimborsi di spese di trasferta dei professionisti per l’esecuzione del mandato professionale. Nel caso di spese di trasferta inerenti il vitto ed alloggio (dunque principalmente alberghi e ristoranti), si deve procedere anzitutto a distinguere le casistiche che seguono:

  • Spese di trasferta sostenute direttamente dal professionista e poi riaddebitate al suo cliente;
  • Spese di trasferta del professionista sostenute e pagate direttamente dal cliente del professionista.

Le spese di trasferta per vitto e alloggio sostenute dal professionista

Quando il professionista sostiene e paga in proprio le spese di vitto e alloggio connesse ad una trasferta necessaria all’esecuzione del mandato professionale ricevuto dal cliente possono presentarsi due casi:

  1. Il professionista le riaddebita analiticamente in una propria fattura al cliente. Per il professionista questi riaddebiti concorrono integralmente a formare il suo reddito e pertanto sono integralmente imponibili. Al contempo detti costi riaddebitati sono integralmente deducibili (anche se riferiti a vitto ed alloggio) per il professionista. Il risultato è dunque la piena neutralizzazione tra compenso (riaddebito) e costo (deducibile), senza aggravi d’imposta. La norma di riferimento è l’art. 54, c. 5 del D.P.R. 917/86 (TUIR).
  2. Se invece il riaddebito al cliente è effettuato a forfait (non analiticamente) allora la piena neutralità è solo una eccezione. L’importo riaddebitato concorrerà pienamente alla determinazione del reddito del professionista (totalmente imponibile), mentre i costi di vitto ed alloggio subiranno le limitazioni di deducibilità tipiche dei medesimi costi quando non riaddebitati analiticamente ad un cliente: la deduzione avverrà al 75% e nel limite massimo del 2% del totale dei compensi annui del professionista.

Pertanto per ottenere un effetto neutro ai fini delle imposte sui redditi il professionista dovrà optare per l’analitico riaddebito di ciascuna spesa di vitto ed alloggio sostenuta nella trasferta effettuata per conto del cliente (casistica n. 1).

Dal punto di vista procedurale i documenti di spesa (fatture) dovranno essere intestate al professionista. Il professionista che opterà per il riaddebito analitico (casistica n. 1) provvederà ad elencare nella propria fattura oltre al proprio onorario anche ognuna di quelle spese (descrizione ed importo) e, divenendo così parte integrante del compenso, anche esse saranno soggette a ritenuta d’acconto, ad Iva e rivalsa del contributo previdenziale.


Le spese di trasferta per vitto e alloggio sostenute dal cliente

Nel caso in cui le spese di trasferta per vitto e alloggio siano direttamente sostenute e pagate dal cliente (il committente del professionista) esse non costituiranno compenso per il professionista e pertanto egli sarà esonerato dal riportarle nella propria fattura. Inutile in questo caso chiedersi se il costo sarà deducibile per il professionista perché, essendo sostenuto dal cliente, sarà quest’ultimo eventualmente a dedurselo quale costo accessorio della prestazione professionale.

E’ infatti sempre l’art. 54, c. 5 del D.P.R. 917/86 (TUIR) a statuire che “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.


Altre spese di trasferta del professionista

L’art. 54 del TUIR tratta, come visto in precedenza, specificatamente il caso delle spese di trasferta per vitto ed alloggio, ma nulla dice in merito alle eventuali altre spese diverse per l’esecuzione dell’incarico del professionista fuori sede. Mi riferisco a titolo esemplificativo ai costi per biglietti aerei e ferroviari, per noleggi di autovetture, per taxi e parcheggi, per lavanderie, per interpreti locali ecc.

Se sostenute direttamente dal professionista egli potrà provvedere al loro riaddebito analitico o forfettario, senza particolari differenze. Il riaddebito al cliente costituirà in entrambi i casi compenso e sarà dunque integralmente imponibile, soggetto a ritenuta, ad Iva ed a riaddebito del contributo previdenziale. Le spese invece, anche se analiticamente addebitate al cliente, non potranno fruire indistintamente della totale deducibilità come consentita per il vitto ed alloggio, ma soggiaceranno al loro normale regime di deducibilità fiscale in capo al professionista (ad esempio i costi auto saranno deducibili al 20%). Anche in questo caso dunque i giustificativi di spesa saranno intestati direttamente al professionista.

Pertanto potrebbe non realizzarsi la perfetta neutralità ai fini delle imposte sui redditi come nel caso del riaddebito analitico di spese per vitto ed alloggio.

Se sostenute direttamente dal cliente queste altre e diverse spese per la trasferta del professionista non costituiranno comunque reddito per quest’ultimo, mentre diverranno eventualmente deducibili per il cliente, cui saranno direttamente intestati i giustificativi di spesa. Soprattutto per i costi più spicci questa modalità operativa si potrebbe considerare del tutto residuale.


Spese sostenute in nome e per conto del cliente

Per completezza informativa è bene fare anche un rapido riferimento ad una casistica diversa, giusto per sgombrare il campo da possibili confusioni. E’ il caso di quei costi, non necessariamente anzi raramente connessi alle trasferte, che il professionista sostiene di fatto anticipando per conto del cliente il solo pagamento dell’onere.

E’ il caso ad esempio delle imposte e tasse, di diritti e costi per servizi che solo per comodità procedurale vengono pagati dal professionista, ma che si riverberano direttamente nella sfera giuridica del suo cliente-committente.

In questo caso i giustificativi di dette spese fatti intestare direttamente a nome del cliente, ma il pagamento sarà effettuato dal professionista, per ragioni di speditezza e/o comodità.

Il professionista provvederà dunque a riaddebitare al proprio cliente tali costi emettendo una fattura (od altro documento di addebito) non soggetta ad Iva ex art. 15 D.P.R. 633/72, non soggetto a ritenuta d’acconto e neppure a contributo previdenziale. A tale documento saranno allegati i documenti giustificativi di spesa già intestati al cliente del professionista. Il cliente provvederà eventualmente a registrarsi tali costi e chiuderà il debito pagando il professionista (che ne aveva semplicemente anticipato la spesa).


Logicamente tutte le informazioni sopra riportate sono valide non solo per i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale, ma anche per quelli organizzati in forma di studio associato tra professionisti.


Assistiamo da decenni i clienti professionisti, gli studi associati e le società tra professionisti (S.T.P.) per ogni esigenza consulenziale, fiscale, previdenziale, economica e finanziaria. Da professionisti a professionisti siamo in grado di assistervi con il massimo della qualità e la prontezza di risposta che caratterizza da sempre la nostra attività. Contattateci con fiducia per analizzare insieme le vostre esigenze, potrete contare su commercialisti affidabili ed aggiornati.



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