Con Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 è stato approvato il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in pratica è stata riformata la legge fallimentare. Una buona parte delle novità entreranno in vigore nel corso dell’anno 2020, talune di esse sono però già entrate in vigore nel 2019.
Analizziamo sinteticamente di seguito le novità principali richiamando la Vostra attenzione a quanto già in vigore perché deve portare gli imprenditori (non solo le società di maggiori dimensioni) a nuovi adempimenti ed ad una nuova organizzazione amministrativa.
OBBIETTIVI DEL NUOVO CODICE
La riforma della legge fallimentare con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e l’istituzione del pubblico Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) sono i passi fatti dal legislatore Italiano per adeguare la nostra normativa a quella già in vigore in altri Paesi europei e tesi a cercare di anticipare il più possibile l’emersione degli stati di crisi aziendali e limitarne dunque l’aggravamento.
La diagnosi precoce della crisi aziendale; la salvaguardia della capacità imprenditoriale degli imprenditori che affrontano una crisi aziendale e la tutela sociale di tutti i soggetti coinvolti sono dunque i principali obbiettivi di questa riforma.
Tra le principali novità si annoverano le seguenti:
GLI ADEGUAMENTI RICHIESTI A BREVE TERMINE
Come anticipato una parte della riforma è già entrata in vigore, anche se ha già subito alcune modifiche e non sono ancora completi tutti gli elementi conoscitivi necessari.
Tra questo è bene evidenziare i due punti più importanti cui le realtà imprenditoriali dovranno adattare le proprie organizzazioni ed i propri reparti amministrativi.
1. Adozione obbligatoria di un sistema di rilevazione delle crisi aziendali
L’imprenditore deve adottare un assetto organizzativo ed amministrativo adeguato ai fini della pronta rilevazione di una situazione di crisi aziendale e dell’assunzione delle iniziative congrue derivanti dallo stato di crisi. Tutte le imprese devono dunque dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme informatiche per poter tenere sotto controllo l’andamento aziendale in tempo pressoché reale ed addirittura prospettico. Dunque approntare sistemi di controllo di gestione, analisi degli indici rilevanti e dei flussi di cassa, budget e piano d’impresa che permettano di rilevare le prime avvisaglie di una eventuale difficoltà e di impostare, senza indugio, una strategia per riportare in equilibrio patrimoniale, economico e finanziario la propria impresa, eventualmente anche predisponendo un apposito piano di risanamento aziendale.
Questa novità, inserita modificando il Codice Civile, è già entrata in vigore e pertanto ogni imprenditore è chiamato a riflettere sulla sua attuale organizzazione e ad adeguarne conseguentemente l’assetto amministrativo ed informatico al fine di avere i dati, di rielaborare da tali dati le informazioni economico-finanziarie rilevanti ed istituire periodiche analisi delle stesse a livello manageriale.
La norma prevede che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti emani un apposito documento-guida che illustri quali siano i requisiti informativi di un adeguato sistema di monitoraggio. Tale documento non è ancora stato emesso.
2. Più frequente adozione dell’Organo di Controllo per le società a responsabilità limitata
Le S.R.L. saranno ora obbligate alla nomina dell’organo di controllo (Collegio sindacale / Sindaco Unico / Revisore legale), quando supereranno per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Oppure ancora quando:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Si estendono quindi i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (Collegio sindacale / Sindaco Unico / Revisore legale) per le Società a Responsabilità Limitata (e le Cooperative).
Questa novità contenuta nella riforma toccherà in modo diretto molte SRL che dovranno dunque procedere entro fine 2019 alla nomina dell’organo di controllo magari anche dovendo provvedere alle opportune modifiche degli statuti sociali.
L’ALLERTA
In caso l’impresa dovesse trovarsi in una situazione di difficoltà (crisi) l’imprenditore deve “Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art 374, c. 2 del nuovo Codice della Crisi).
Lo stato di crisi è definito dalla normativa in oggetto come: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Quando si manifesta dunque il descritto disequilibrio e l’imprenditore, ricorrendo anche eventualmente a specialisti esterni, non riesca a riportare in equilibrio i flussi prospettici, nel brevissimo termine, egli si dovrà rendere parte attiva nell’apertura della procedura d’allerta, tesa a trovare una composizione/accordo con i creditori, prima che detta situazione evolva in una vera e conclamata insolvenza.
L’allerta potrà essere di origine interna, quando attivata dall’imprenditore stesso e/o dall’organo di controllo (se esistente). In caso di inerzia, in presenza di uno stato di crisi, tali soggetti potranno altrimenti incorrere in pesanti sanzioni.
L’allerta potrà essere altrimenti di origine esterna, quando attivata da organismi pubblici (Agenzia Entrate, Inps, Agente della Riscossione), in presenza di debiti erariali di importo rilevante non onorati.
A quel punto verrà attivata una procedura di composizione della crisi guidata dall’ Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) che nominerà un collegio di tre esperti che andranno ad affiancare l’imprenditore.
La procedura avrà lo scopo, nel brevissimo periodo tra 3 e 6 mesi, di comporre la crisi anche con accordo con i creditori dell’impresa sofferente. Se non si dovesse arrivare ad una positiva soluzione, l’organismo inviterà l’impresa ad aprire ufficialmente una delle tradizionali forme di procedura concorsuale. In caso di inerzia dell’imprenditore l’Organismo potrà anche segnalare il comportamento omissivo al Pubblico Ministero per le conseguenze penali del caso.
I PREMI PER I COMPORTAMENTI TEMPESTIVI
Corollario della nuova disciplina e dei nuovi oneri a carico degli imprenditori (ed amministratori di società) e dell’organo di controllo, sono alcuni aspetti premiali rivolti a coloro i quali segnalino tempestivamente il momento di crisi con attivazione della procedura di composizione assistita della crisi e/o direttamente della procedura concorsuale.
L’art. 25 del testo della riforma prevede infatti quanto segue: ”L’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi d’impresa o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:
Infine anche sotto il profilo penale sono previsti alcuni benefici anche in alcuni casi di bancarotta, se vi è stata tempestività nella segnalazione della crisi.
E’ forse inutile sottolineare infine che contraltare di questi premi saranno le pesanti responsabilità e sanzioni che graveranno su imprenditori, amministratori e controllori che non avendo agito tempestivamente avranno così concorso ad una situazione di insolvenza aziendale, che altrimenti magari si sarebbe evitata o si sarebbe manifestata con minore gravità.
Da decenni il nostro studio di dottori commercialisti e revisori legali affianca gli imprenditori in ogni fase di vita della loro attività. Siamo pronti ad assistervi per aiutarVi ad adeguare i vostri assetti amministrativi ed organizzativi alle nuove normative e per assumere incarchi di collegio sindacale e/o revisione legale negli organi di controllo. Contattateci con fiducia.