SUPER E IPER AMMORTAMENTI: corsa di fine 2019 ?

24/11/2019
Superammortamenti iperammortamenti commercialista como 1

Siamo vicino alla fine dell’anno 2019 e, per assicurarsi le agevolazioni relative al super e all’iperammortamento, imprese e professionisti (questi ultimi per il solo super ammortamento), dovranno:

  1. concludere, entro il 31 dicembre 2019, gli investimenti agevolabili, oppure
  2. entro lo stesso termine, avere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare almeno il 20% di acconto, rispettando così le condizioni previste per legge per poter godere dell’estensione temporale al 30 giugno 2020, per il superammortamento, oppure al 31 dicembre 2020, per l’iperammortamento.

Corre l’obbligo precisare che per entrambe le agevolazioni si prospetterebbe una proroga, nella Legge di Bilancio 2020 all’esame del Legislatore, ma la disciplina potrebbe avere anche connotati diversi e riguardare non tutti gli investimenti oggi possibili.

E’ dunque consigliabile per tutti i soggetti beneficiari (Imprese e professionisti) valutare eventuali investimenti agevolabili di fine anno tenendo conto delle scadenze sopra evidenziate e delle ipotetiche novità in arrivo.


Qui di seguito, per Vs. comodità, ricordiamo in sintesi i punti salienti delle discipline in vigore:


Superammortamento (e Superleasing) 2019

Il superammortamento (o superleasing) consiste in una maggiorazione del costo fiscale di acquisizione di un investimento pari al 30% (con un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti massimi agevolabili). Tale maggiorazione verrà computata a riduzione del reddito imponibile fiscale ai fini IRES/Irpef (No Irap), generando dunque un risparmio fiscale.

La maggiorazione del 30% riguarda i beni strumentali materiali nuovi,  e dunque i cespiti materiali che abbiano un uso durevole, utilizzati nell’attività produttiva direttamente dagli imprenditori o professionisti.

Con riferimento alle casistiche più frequenti risultano  esclusi dal beneficio fiscale gli investimenti in:

  • i beni materiali strumentali che abbiano aliquota fiscale di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • gli Immobili / fabbricati / costruzioni;
  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  in generale (con alcune esclusioni per veicoli particolari).

Godono invece dell’agevolazione fiscale gli investimenti in beni strumentali materiali di valore inferiore a 516,46 euro, che normalmente vengono spesati immediatamente a conto economico, senza passare per il processo di ammortamento. In questo caso dunque la maggiorazione del 30% è immediatamente recuperata nel periodo d’imposta di competenza di detti costi di acquisizione.


Iperammortamento (e iperleasing) 2019

L’iperammortamento (ed iperleasing) è fruibile esclusivamente delle imprese (non dai professionisti) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi che rientrino tra quelli cosiddetti “Industria 4.0” (di cui all’Allegato A alla legge di Bilancio 2017), comunque destinati a luoghi produttivi situati nel territorio italiano.

Per questo tipo di nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019, la misura della maggiorazione del costo fiscale di acquisizione degli investimenti è assai più rilevante e pari al:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per la parte eccedente i 20 milioni di euro, l’agevolazione non spetta.

Bisogna ad ogni modo considerare che l’Iperammortamento (e Iperleasing) è una agevolazione antecedente al 2019, pertanto bisogna anche considerare la disciplina vigente sino al 2018, che non prevedeva questi limiti quantitativi. E' in tal caso previsto che gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, rientrano nella disciplina precedenteprecedente dell'agevolazione (ante 2019), oggetto di proroga nella legge di Bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere maggiorabili nella generale ed unica misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti dal 2019 ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili “a scaletta” come sopra evidenziate.

Resta possibile fruire poi del particolare superammortamento al 40% per i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B alla legge di Bilancio 2017, per le imprese che fruiscano contestualmente dell’Iperammortamento per beni materiali. E' bene precisare che questa è l'unica casistica per cui sia prevista una maggiorazione per l'acquisizione di beni immateriali.


Quando l’investimento si considera effettuato

Se non si considerano le innanzi menzionate possibilità di proroga, Super ed iperammortamento 2019, pertanto riguarderanno gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2019. E' dunque fondamentale individuare il momento esatto di effettuazione dell’investimento e, a tal fine, occorre fare riferimento alle regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed alle interpretazioni fornite specificatamente dall’Agenzia delle Entrate:

  • Acquisto in proprietà: in questo caso il riferimento è alla data della consegna o spedizione del bene, oppure quando previsto, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà (non si tiene conto delle eventuali clausole di riserva della proprietà);
  • Acquisizione con contratto di leasing: in questo caso rileva il momento in cui il bene viene consegnato al locatario. Quando il contratto lo preveda rileva la data dell’esito positivo del collaudo. Non è invece mai rilevante il momento del riscatto;
  • Realizzazione con contratto di appalto: in questo caso rileva il momento di ultimazione della realizzazione, salvo il caso in cui il contratto preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi, in tal caso rileva il momento della liquidazione di ognuno dei SAL;
  • Realizzazione in economia (autocostruzione): in questo caso  rilevano i costi inerenti all’investimento sostenuti e di competenza del periodo agevolato.


La possibile estensione temporale al 2020

Alle condizioni indicate all’inizio di questo scritto (e salvo modifiche dalla legge di Bilancio 2020)  è possibile la proroga del periodo in cui ultimare l’investimento agevolabile al 30 giugno 2020 (Superammoertamento e superleasing) od al 31 dicembre 2020 (Iperammortamento e Iperleasing).

L’accettazione dell’ordine ed il pagamento di acconti per almeno il 20% del corrispettivo globale dovranno risultare da completa e coerente documentazione di supporto (ordine, corrispondenza, bonifici, ecc.).

Nel caso di acquisizioni in leasing con consegna del bene (o esito positivo del collaudo), entro il 31 dicembre 2019 il contratto di locazione finanziaria deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere pagato l’inziale maxicanone per un importo che rappresenti almeno il 20% della quota capitale complessiva.

Nel caso dei contratti di appalto, entro il 31 dicembre 2019 il relativo contratto deve essere concluso e devono essere pagati acconti almeno pari al 20% del costo contrattuale complessivo.

Per i beni autocostruiti in economia, entro la fine dell’anno 2019, devono essere sostenuti costi per una quota almeno pari al 20% dei costi totali sostenuti nel periodo 1/4/2019-30/06/2020 nel caso di superammortamento oppure nel periodo 1/1/2019-31/12/2020 nel caso di iperammortamento.


Offriamo completa e competente consulenza fiscale e tributaria a società, imprese e professionisti con una particolare attenzione posta allo sfruttamento di tutte le agevolazioni possibili con cui lecitamente ridurre le imposte a carico dei contribuenti. Contattateci con fiducia per sottoporci le vostre esigenze, sapremo asistervi con professionalità.



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