Dal 1° gennaio 2020 cambiano le regole per provare l’invio dei beni da uno stato all’altro dell’Unione Europea nel caso di cessioni Intracomunitarie di beni. Ricordiamo che l’art. 41 del D.L. 331/1993 dispone la non imponibilità ad Iva delle cessioni intracomunitarie di beni alla contestuale condizione che:
In proposito di quest’ultimo requisito la situazione nel nostro Paese non era così chiara in quanto l’esistente normativa comunitaria aveva delegato ai vari Paesi membri la disciplina dei mezzi di prova, ma l’Italia non vi aveva compiutamente adempiuto. Erano intervenute talune interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria, ma avevano generato più che altro incertezza per gli operatori.
Il nuovo regolamento UE n. 1912/2018, applicabile direttamente nei Paesi membri dal 01 gennaio 2020 (senza bisogno di recepimento), ha introdotto il nuovo articolo 45-bis nel Regolamento UE n. 282/2011, e così ha disciplinato in dettaglio quali siano i mezzi di prova accettabili a dimostrazione che i beni, nella cessione intracomunitaria, siano stati effettivamente trasferiti da uno ad un altro dei Paesi membri dell’Unione Europea.
La disciplina è alquanto complessa.
Vengono anzitutto distinti due gruppi di prove:
1° Gruppo – Prove di cui alla lettera a) dell’art. 45 bis:
2° Gruppo – Prove di cui alla lettera b) dell’art. 45 bis:
Le prove, come innanzi sintetizzate in due gruppi, dovranno essere fornite a seconda che il trasporto sia effettuato direttamente dal venditore (o per suo conto da un trasportatore) o dall’acquirente (o per suo conto da un trasportatore).
A) Trasporto a cura del venditore (anche tramite suo trasportatore/spedizioniere)
Normalmente ci si riferisce alle clausole di resa Incoterms 2010 dei Gruppi C e D.
Set minimo da predisporre:
oppure, alternativamente:
B) Trasporto a cura dell’acquirente (anche tramite suo trasportatore/spedizioniere)
Normalmente ci si riferisce alle clausole di resa Incoterms 2010 dei Gruppi E e F.
Set minimo da predisporre:
- data della emissione;
- denominazione/ragione sociale/nome e indirizzo dell’acquirente;
- quantità e la natura dei beni;
- data e luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Questa dichiarazione deve essere rilasciata dal cliente al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non sufficiente, in quanto il venditore dovrà munirsi, oltre alla descritta dichiarazione, anche:
oppure:
Risulta del tutto evidente come il Regolamento porti con sé una notevole complicazione delle procedure legate alle vendite intracomunitarie di beni non imponibili ad Iva. E’ altresì evidente come non sarà possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal venditore o dal cliente con mezzi propri o di come possa essere estremamente difficile ottenere i previsti documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.
ATTENZIONE: Ricordiamo che la mancata dimostrazione della spedizione dei beni da un Paese membro UE ad un altro Paese membro UE espone il venditore, in caso di controllo, al disconoscimento della non imponibilità Iva, con richiesta dell’Imposta (peraltro mai incassata dal cliente), delle sanzioni ed interessi.
Si auspicano chiarimenti ufficiali sulla reale portata delle novità introdotte dal Regolamento UE, consideratane la reale difficoltà applicativa.
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