La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto un nuovo Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Questa agevolazione sostituisce dal 2020 (con qualche specifica da farsi) quelle precedentemente note come superammortamento e iperammortamento.
Il nuovo Credito d’imposta della Legge di Bilancio 2020 riguarda i costi sostenuti per investimento in beni strumentali nuovi e fa parte del ridisegno complessivo degli incentivi comunemente chiamati “Piano industria 4.0”.
Requisiti soggettivi
Posso fruire del credito di imposta le imprese, che siano residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in modo indipendente dalla loro configurazione giuridica, dalla loro dimensione, dal settore economico di attività e dal regime contabile/fiscale adottato.
Il Credito d’Imposta matura per gli investimenti compiuti a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2020. E’ consentita la deroga sino al 30.06.2021 a patto che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore del bene strumentale e sia stato effettuato il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Come detto, il nuovo Credito d’Imposta riguarda investimenti in beni in beni strumentali nuovi che siano destinati ad insediamenti produttivi localizzati nel territorio Italiano.
Non possono fruire del Credito d’Imposta:
È inoltre disposto che le imprese, per poter fruire del nuovo credito d’imposta, rispettino la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Beni agevolabili
In generale tutti i beni strumentali materiali nuovi acquisiti in proprietà o leasing finanziario risultano agevolabili. Sono però esclusi i seguenti beni materiali:
Sono inoltre agevolabili con il nuovo credito d’imposta anche taluni investimenti in beni immateriali strumentali nuovi, così come individuati all'allegato B della L. 232/16, (in genere si tratta dei software connessi funzionalmente a beni strumentali materiali secondo il sistema “Industria 4.0”).
L’agevolazione fiscale: il credito d’imposta
Il nuovo credito d’imposta, che come detto sostituisce super ed iperammortamenti, è riconosciuto proporzionalmente al grado di innovazione dei beni strumentali oggetto di investimento da parte delle imprese:
A) investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A annesso alla L. 232/16 e in beni materiali funzionali alla trasformazione “Industria 4.0”:
- credito d’imposta pari al 40% del costo, per la parte di investimento nel limite di 2,5 milioni di euro;
- credito d’imposta pari al 20% del costo, per la parte di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e comunque con il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili fissato in 10 milioni di euro.
B) credito d’imposta pari al 15% del costo, nel limite massimo pari a 700.000 euro, per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software, piattaforme digitali ed altre applicazioni) funzionalmente connessi a beni materiali “Industria 4.0”, di cui allegato B, L. 232/2016
C) credito d’imposta pari al 6% del costo, nel tetto massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:.
Quest’ultima ipotesi del 6% sui beni residuali è anche l’unica agevolazione riconosciuta non solo alle imprese, ma anche ad artisti e professionisti (e relativi studi associati).
Nel caso di leasing finanziario, per quanto riguarda i limiti di spesa, si deve fare riferimento al costo sostenuto dalla società di leasing concedente per l’acquisto dei beni strumentali all’utilizzatore.
Utilizzo del credito d'imposta
Il nuovo credito d'imposta è utilizzabiloe solo in compensazione di altri tributi (D.Lgs. 241/1997) e deve essere fruito suddiviso in 5 quote annuali di medesimo ammontare. E’ prevista la riduzione a 3 quote annuali nel caso del solo credio d’imposta rinveniente da investimenti in beni immateriali strumentali agevolati.
Sono previste anche regole specifiche per identificare da quando è possibile iniziare a fruire del credito maturato (generalmente dall’anno successivo all’investimento, con alcune eccezioni).
Il nuovo credito d’imposta non ha limiti di utilizzo e non può essere trasferito.
E’ prevista un obbligo di comunicazione speciale al Ministero dello Sviluppo Economico per indicare la fruizione del nuovo credito d’imposta da parte dei contribuenti.
Il nuovo credito d'imposta non è imponibile ai fini IRES, IRPEF ed IRAP.
Il credito d’imposta è cumulabile con altri benefici statali relativamente ai medesimi investimenti (es. Legge Sabatini) nel limite che detto cumulo, compreso l’effetto della non imponibilità fiscale, non porti ad eccedere il costo sostenuto per i beni stessi dal contribuente.
Sono previste specifiche regole nei casi di cessione successiva dei beni che hanno fatto ottenere il beneficio fiscale.
Procedure formali
Oltre alla conservazione di tutti i documenti inerenti l’acquisizione degli investimenti, ad il sostenimento del loro costo ed alla sua contabilizzazione, è stabilito che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni strumentali agevolati devono fare espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Per i beni strumentali di cui agli allegati A e B, L. 232/2016, è necessario predisporre una perizia tecnica o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, o per i beni di costo unitario non oltre i 300.000 euro, una dichiarazione resa dal legale rappresentante (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante le qualità ed agevolabilità dei beni stessi.
Nuovo credito imposta e vecchi super ed iperammortamenti
L’incrocio tra la vecchia normativa agevolativa (super ed iperammortamenti) e la nuova fa sì che non si possa fruire del nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2020 e 30.06.2020 quando per gli stessi entro il 31.12.2019 sia stato effettuato il relativo ordine ed accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per questi beni resterà applicabile il superammortamento con le regole 2019 o l’iperammortamento, se riferiti a beni “Industria 4.0”.
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