COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L. e S.P.A.: brevi note sulla deducibilità

26/01/2020
Compensi amministratori commercialista como

Le presenti brevi note vogliono soffermare l'attenzione degli imprenditori societari su un argomento cui alle volte non viene data la necessaria attenzione, ma che potrebbe causare guai seri in caso di verifica fiscale: i compensi degli amministratori nelle società di capitali, con specifica riferimento ad alcuni specifici requisiti di deducibilità dalle imposte (IRES).

La deducibilità “per cassa”

Per le società di capitali (tra cui appunto S.R.L. ed S.P.A.) la deducibilità IRES del costo per compensi degli amministratori è subordinata al loro effettivo pagamento. Si possono distinguere 2 casistiche principali:

  1. Amministratori con rapporto di collaborazione con la società: sono coloro che per i quali viene elaborata una vera busta paga. In questo caso le società con periodo d’imposta corrispondente all’esercizio solare possono dedurre i compensi erogati sino al 12 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza (“principio di cassa allargata”). Per le società con periodo d’imposta diverso dall’anno solare sono invece deducibili i costi per compensi amministratori erogati entro il termine del periodo d’imposta (“principio di cassa semplice”).
  2. Amministratori professionisti: sono coloro i quali per tale attività emettono una fattura alla società (es. commercialisti). In questo caso vige il principio di cassa semplice e dunque i compensi amministratori saranno deducibili se pagati entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta.

E’ invece negata la deducibilità IRAP dei compensi amministratori, indipendentemente dal principio di cassa. Una parte degli stessi può in realtà divenire deducile IRAP quando essi siano erogati in maniera specificatamente collegata a compiti di ricerca e sviluppo, in tal caso è infatti prevista una specifica deduzione.

Deliberazione del compenso requisito di deducibilità

La decisione formale degli organi societari in merito all’attribuzione di un compenso agli amministratori è anch’esso requisito necessario affinché la deduzione di tali costi non venga contestata dai verificatori fiscali in caso di controllo.

Seppur alle volte si assista ad una successiva delibera di ratifica di compensi agli amministratori già erogati durante l’anno, si ritiene preferibile, e meno contestabile anche dai soci, una delibera preventiva alla materiale erogazione dei compensi agli amministratori.

Le delibere possono stabilirne anche la scansione temporale di pagamento (mensile, trimestrale, in unica soluzione…), così come è buona norma che stabiliscano l’ulteriore competenza a carico della società dei connessi contributi previdenziali e degli eventuali rimborsi spese per le trasferte compiute in relazione all’attività amministrativa.

E’ anche possibile la deliberazione di compensi amministratori straordinari: ad esempio l’assemblea dei soci ben potrebbe stabilire nel mese di dicembre la spettanza agli amministratori (od anche a solo alcuni di essi) di una quota di compenso straordinario magari connesso al particolare impegno profuso od al successo di una particolare iniziativa.

Al fine di evitare la ripetizione annuale dell’assemblea dei soci per deliberare in merito ai compensi amministratori, è alle volte previsto che un compenso che possa valere anche per più annualità, salvo successiva diversa deliberazione.

Ragionevolezza e proporzionalità dei compensi amministratori

Il compenso agli amministratori dovrebbe sempre essere prudenzialmente determinato in valore ragionevole e proporzionale alla effettiva attività, capacità e responsabilità di ciascun amministratore ed alle dimensioni aziendali.

Nella storia infatti l’Agenzia delle Entrate ha più volte contestato la deduzione per le società di compensi amministratori ritenuti irragionevolmente alti rispetto alla dimensione ed alla reddittività della società. In merito è intervenuta anche la giurisprudenza che si è però pronunciata sia in favore della sindacabilità da parte dell’amministrazione finanziaria, che in maniera opposta, con ciò generando un panorama a dir poco confuso.

Riportiamo una delle ultime sentenze che però dovrebbe portare gli imprenditori a riflettere bene sul tema. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24379 del 30 novembre2016. I giudici hanno confermato che rientra nei poteri dell’Amministrazione “la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa”. Pertanto, la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, di cui all'art. 95, co. 5, del TUIR, non implica che l'Amministrazione sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, “competendo all'Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati”.

Quando i compensi amministratori sono deliberati ma non pagati

In anni di crisi economica può anche capitare il caso in cui l’onere per compensi amministratori, correttamente deliberati, non possa più essere sostenibile per la società.

In questo caso è bene però capire come procedere. Succede frequentemente infatti che la rinuncia all’incasso del proprio compenso da parte di uno o più degli amministratori venga verbalizzata. In casi come questi, e comunque solo quando l’amministratore sia anche socio della società (ad esempio nelle piccole S.R.L. od S.P.A.), l’Agenzia delle Entrate presume incassato da parte dell’amministratore tale compenso e contestualmente da questi erogato un finanziamento alla società. E’ evidente che tale presunzione è generatrice di materia imponibile in capo all’amministratore (percezione del compenso per finzione giuridica) con conseguente pretesa in capo a lui di imposte ecc.

Risulta pertanto assolutamente preferibile la via della tempestiva rideterminazione del compenso spettante agli ammonistratori prima della sua effettiva maturazione.


Offriamo ai Clienti una qualificata ed accurata consulenza tributaria e societaria che fa la differenza anche nelle procedure amministrative che paiono più semplici, ma che, come nel caso descritto, possono invece presentare trabocchetti ed inciampi. Valutiamo con i Clienti le possibili soluzioni e suggeriamo il miglior modo di agire. Contattateci per un appuntamento conoscitivo, sapremo essere anche i Vostri consulenti di fiducia.



Compensi amministratori
Cda
Compenso
Amministratore
Srl
Spa
Fisco
Ires
Irap
Commercialista
Como
Provincia
Studio

Informativa sull'uso dei cookies

Questo sito utilizza cookies di profilazione e di terze parti che consentono di migliorare i nostri servizi per l'utenza. Continuando a navigare, accetti l'utilizzo dei cookies da parte di questo sito. Maggiori informazioni.
Accetto