La Rivalutazione delle partecipazioni societarie 2020

29/01/2020
Rivalutazione partecipazioni como commercialista

All’inizio dell’anno è stata nuovamente riaperta la possibilità di rivalutare il valore di carico fiscale di terreni e partecipazioni societarie posseduti alla data del 1° gennaio 2020 (Legge di Bilancio 2020 L. 160/2019).

Entro il 30 giugno 2020 deve essere redatta e giurata la perizia di valutazione necessaria e deve essere versata l’imposta sostitutiva prevista (o la prima rata in caso di pagamento rateale).

Le presenti note si focalizzano sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie quale strumento utile ad ottenere leciti risparmi fiscali in occasione della compravendita di quote di società.

Chi può rivalutare le partecipazioni societarie

Le partecipazioni per le quali è possibile effettuare la rideterminazione del valore fiscale di carico sono principalmente quelle possedute dalle persone fisiche non in regime di impresa e da pochi altri soggetti sempre al di fuori dell’attività d’impresa. Ricapitolando possono fruirne:

  1. persone fisiche (no impresa);
  2. società semplici e soggetti equiparati (art. 5 del TUIR);
  3. enti non commerciali (no impresa);
  4. soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia (quando però le relative  Convenzioni contro le doppie imposizioni assoggettino a tassazione in Italia totale o parziale il reddito emergente dalla cessione delle partecipazioni).

La norma è in realtà la riproposizione di una rivalutazione che periodicamente viene riaperta e che risale ormai al 2002, mutuandone la maggior parte delle regole ed interpretazioni ufficiali.

Quali partecipazioni sono rivalutabili

Sono rivalutabili le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati (es. Borsa) che siano possedute al 1° gennaio 2020.

Scopo della rivalutazione ed imposta sostitutiva

Il fine ultimo di una ipotetica rivalutazione è quella di avere un legittimo risparmio fiscale neutralizzando l’emersione di un eventuale reddito tassabile (plusvalenza) in caso di cessione della partecipazione.

In altre parole la tassazione avviene, ai sensi dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, quando la differenza tra il prezzo di vendita ed il valor fiscale di acquisizione sia positivo (plusvalenza). La rivalutazione consente di aumentare il valore fiscale di carico sino anche al livello del prezzo di cessione, neutralizzando così la plusvalenza (che non emerge o emerge per un importo inferiore a seconda dell’importo rivalutato).

La tassazione ordinaria delle plusvalenze su cessione di partecipazioni societarie realizzate da persone fisiche avviene con una aliquota fissa del 26%. La rivalutazione comporta invece il versamento di una imposta sostitutiva all’11% sul valore rivalutato emergente dalla perizia di stima asseverata. La predetta perizia deve essere redatta da un professionista abilitato (Dottore Commercialista).

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure può essere versata in 3 rate annuali di pari importo, a partire sempre dal 30 giugno 2020, ma con una maggiorazione di interesse (3%). Il versamento della prima rata nel termine previsto è requisito essenziale per la validità della rivalutazione. Il mancato versamento delle rate successive alla prima non compromette la validità della rivalutazione effettua, ma comporta la riscossione tramite cartella esattoriale.

L’imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione nel modello F24, con eventuali crediti fiscali disponibili ed utilizzabili (IRPEF, IRAP, IVA ecc.).

Altre informazioni rilevanti

  • Mentre la rivalutazione è utile per ridurre lecitamente la tassazione dei redditi diversi (come appunto le plusvalenze su cessione di partecipazione) essa non è valida ai fini della determinazione dei redditi di capitali, ad esempio nei casi di liquidazione della società o di recesso ed esclusione del socio.
  • Nel caso dalla vendita della partecipazione rivalutata venga realizzata una minusvalenza (prezzo di vendita inferiore al valore rivalutato) essa non potrà avere considerazione ai fini fiscali per compensare altri redditi.
  • Una seconda rivalutazione della medesima partecipazione (per ulteriormente aumentare il valore fiscale di carico già alzato in occasione di precedenti edizioni della rivalutazione) consente di dedurre dall'imposta sostitutiva quella già versata precedentemente.
  • L’Agenzia delle Entrate ha addirittura ammesso la rivalutazione effettuata anche dopo la cessione della partecipazione, ma comunque compiuta nei termini di legge.

Esempio semplificato

Si immagini la seguente situazione:

-    Prezzo di acquisto partecipazione (valore fiscale di carico): 50.000 euro;

-    Prezzo di vendita concordato: 320.000 euro.

Plusvalenza: (320.000-50.000) = 270.000 euro

Tassazione ordinaria teorica: 270.000 x 26% = 70.200


Alternativa:

Rivalutazione da perizia: 320.000 = Nuovo valore di carico fiscale

Imposta sostitutiva: 320.000 x 11% = 35.200

Plusvalenza: 320.000-320.000 = 0

Tassazione ordinaria teorica: 0 x 26% = 0

Risparmio fiscale complessivo: 35.000


Assistiamo i soci di società nelle operazioni di compravendita di partecipazioni societarie sia come consulenti strategici, che come consulenti fiscali. Inoltre, come dottori commercialisti, siamo soggetti abilitati a redigere le previste perizie di stima necessarie per effettuare le rivalutazioni fiscali. Contattateci per un appuntamento, sapremo essere anche i vostri commercialisti di fiducia.



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