All’inizio dell’anno è stata nuovamente riaperta la possibilità di rivalutare il valore di carico fiscale di terreni e partecipazioni societarie posseduti alla data del 1° gennaio 2020 (Legge di Bilancio 2020 L. 160/2019).
Entro il 30 giugno 2020 deve essere redatta e giurata la perizia di valutazione necessaria e deve essere versata l’imposta sostitutiva prevista (o la prima rata in caso di pagamento rateale).
Le presenti note si focalizzano sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie quale strumento utile ad ottenere leciti risparmi fiscali in occasione della compravendita di quote di società.
Chi può rivalutare le partecipazioni societarie
Le partecipazioni per le quali è possibile effettuare la rideterminazione del valore fiscale di carico sono principalmente quelle possedute dalle persone fisiche non in regime di impresa e da pochi altri soggetti sempre al di fuori dell’attività d’impresa. Ricapitolando possono fruirne:
La norma è in realtà la riproposizione di una rivalutazione che periodicamente viene riaperta e che risale ormai al 2002, mutuandone la maggior parte delle regole ed interpretazioni ufficiali.
Quali partecipazioni sono rivalutabili
Sono rivalutabili le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati (es. Borsa) che siano possedute al 1° gennaio 2020.
Scopo della rivalutazione ed imposta sostitutiva
Il fine ultimo di una ipotetica rivalutazione è quella di avere un legittimo risparmio fiscale neutralizzando l’emersione di un eventuale reddito tassabile (plusvalenza) in caso di cessione della partecipazione.
In altre parole la tassazione avviene, ai sensi dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, quando la differenza tra il prezzo di vendita ed il valor fiscale di acquisizione sia positivo (plusvalenza). La rivalutazione consente di aumentare il valore fiscale di carico sino anche al livello del prezzo di cessione, neutralizzando così la plusvalenza (che non emerge o emerge per un importo inferiore a seconda dell’importo rivalutato).
La tassazione ordinaria delle plusvalenze su cessione di partecipazioni societarie realizzate da persone fisiche avviene con una aliquota fissa del 26%. La rivalutazione comporta invece il versamento di una imposta sostitutiva all’11% sul valore rivalutato emergente dalla perizia di stima asseverata. La predetta perizia deve essere redatta da un professionista abilitato (Dottore Commercialista).
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure può essere versata in 3 rate annuali di pari importo, a partire sempre dal 30 giugno 2020, ma con una maggiorazione di interesse (3%). Il versamento della prima rata nel termine previsto è requisito essenziale per la validità della rivalutazione. Il mancato versamento delle rate successive alla prima non compromette la validità della rivalutazione effettua, ma comporta la riscossione tramite cartella esattoriale.
L’imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione nel modello F24, con eventuali crediti fiscali disponibili ed utilizzabili (IRPEF, IRAP, IVA ecc.).
Altre informazioni rilevanti
Esempio semplificato
Si immagini la seguente situazione:
- Prezzo di acquisto partecipazione (valore fiscale di carico): 50.000 euro;
- Prezzo di vendita concordato: 320.000 euro.
Plusvalenza: (320.000-50.000) = 270.000 euro
Tassazione ordinaria teorica: 270.000 x 26% = 70.200
Alternativa:
Rivalutazione da perizia: 320.000 = Nuovo valore di carico fiscale
Imposta sostitutiva: 320.000 x 11% = 35.200
Plusvalenza: 320.000-320.000 = 0
Tassazione ordinaria teorica: 0 x 26% = 0
Risparmio fiscale complessivo: 35.000
Assistiamo i soci di società nelle operazioni di compravendita di partecipazioni societarie sia come consulenti strategici, che come consulenti fiscali. Inoltre, come dottori commercialisti, siamo soggetti abilitati a redigere le previste perizie di stima necessarie per effettuare le rivalutazioni fiscali. Contattateci per un appuntamento, sapremo essere anche i vostri commercialisti di fiducia.