L’Italia negli ultimi anni ha introdotto regimi fiscali vantaggiosi per l’attrazione di capitale umano verso il nostro territorio. In questo scritto ci focalizziamo sul regime previsto per i cosiddetti “Impatriati” (o "lavoratori impatriati"). Con l’ultimo "Decreto Crescita” (art. 5 del D.L. n. 34/2019) in particolare sono state introdotte novità all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 che fanno del regime fiscale dei lavoratori impatriati uno dei regimi senza dubbio più vantaggiosi nel panorama europeo e, considerando il contesto di elevato wellfare italiano, probabilmente anche mondiale.
Con il citato provvedimento normativo, allo scopo evidente di potenziare la crescita economica, sono state intensificate nettamente le agevolazioni tributarie per coloro i quali trasferiscono in Italia la loro residenza (cosiddetti Impatriati).
I LAVORATORI IMPATRIATI
Il Decreto ha effettivamente allargato la platea dei potenziali fruitori di questa agevolazione. L’agevolazione fiscale è applicabile alle persone fisiche cittadini dell’Unione Europea oppure di Paesi non aderenti alla U.E. con i quali però l’Italia abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni o comunque un accordo sul reciproco scambio di informazioni fiscali.
I soggetti debbono:
Sono logicamente inclusi i cittadini Italiani che soddisfino le predette condizioni (ad esempio: coloro che di fatto rientrino in Italia dopo soggiorni all’estero).
Possono usufruire di questo beneficio fiscale anche gli impatriati Italiani che, trasferitisi all’estero, non si sono mai iscritti all’Aire, sempre che abbiano mantenuto per almeno due anni la residenza fiscale in altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
TIPOLOGIE DI REDDITO AGEVOLATE
Le tipologie di reddito che possono fruire dell’agevolazione sono:
L’AGEVOLAZIONE
In sostanza l’agevolazione consiste nella esenzione dalla base imponibile Irpef di una parte di reddito pari al 70%. In altre parole il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o d’impresa parteciperà all’imposizione sui redditi solo per il 30% del suo ammontare complessivo.
L’esenzione dal 70% sale al 90% nel caso il radicamento della residenza in Italia avvenga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro anni successivi.
I benefici fiscali per I lavoratori impatriati durano dunque per cinque anni e sono prorogabili per altri cinque anni, con esenzione però ridotta al 50%, quando nei dodici mesi precedenti al trasferimento o successivamente ad esso, l’Impatriato, oppure il suo coniuge, il convivente od i figli, anche in comproprietà, abbiano acquistato od acquistino un immobile residenziale in Italia.
La medesima proroga di cinque anni, con esenzione però ridotta al 50%, è prevista anche quando l’Impatriato abbia un figlio minorenne o un figlio a carico, anche in affido preadottivo. Se i figli minorenni o a carico sono almeno pari a 3 viene previsto anche un incremento della misura dell’esenzione del reddito dal 50% al 90%.
Il nostro studio professionale assiste Clienti italiani ed esteri che vogliano trasferire la loro residenza in Italia con un servizio completo di assistenza e consulenza fiscale alle persone fisiche ed anche con la valutazione di tutte le possibili agevolazioni tributarie come appunto anche la normativa in tema di "lavoratori impatriati". Per i casi più difficili gestiamo anche le apposite istanze di interpello all'Agenzia delle Entrate, dove abbiamo già avuto risposte positive per conto di nostri Clienti. Contattateci con fiducia, sapremo assistervi con professionalità.