S.R.L.: RESPONSABILITA' DEI SOCI, limitata davvero ?

03/01/2021
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Il presente articolo vuole analizzare in modo assai sintetico e, per quanto possibile, semplice i principali profili di responsabilità patrimoniale emergenti per i soci (a volte anche amministratori) di Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.).

In altre parole si vuole analizzare quando una persona (investitore) metta a rischio i propri beni personali nell'attività d'impresa (organizzata come S.R.L.) e quando invece detto rischio sia limitato.

Gli attori tipici della S.R.L.

Gli attori tipici della S.R.L. sono proprio i soci (o l'unico socio), e cioè coloro che hanno la proprietà della società ed hanno apportato il capitale sociale necessario al suo funzionamento, e gli amministratori (o l'amministratore unico), cioè il "braccio esecutivo" del volere dei soci, coloro ai quali è affidata la gestione ordinaria e spesso anche straordinaria della S.R.L., coloro i quali compiono gli atti quotidiani di amministrazione della società.

Alle volte la funzione di amministratori può essere affidata dall'assemblea a soci, tutti o parte di essi.

Ulteriori attori della S.R.L. di maggiori dimensioni possono essere il Collegio Sindacale od il Revisore Contabile. Ma non analizzeremo i profili di responsabilità di questi soggetti, limitando l'analisi alle sole società dove questi organi non siano presenti.

La responsabilità patrimoniale limitata

Ma cosa significa responsabilità limitata per una S.R.L. ? A cosa è limitata questa responsabilità ? Orbene ordinariamente la responsabilità limitata attiene i soci ed il capitale sociale che questi hanno investito nella società (capitale sociale) od hanno promesso di investire in questa. La responsabilità del socio è dunque genericamente limitata al solo ammontare del capitale che egli ha investito nella società od alle altre somme e beni che vi ha comunque conferito a fondo perduto. Ciò significa che in caso di dissesto finanziario della S.R.L. il semplice socio potrà perdere il capitale che vi ha investito, ma i creditori sociali non potranno rivalersi sul patrimonio personale del socio.

La S.R.L. è infatti una persona giuridica, separata ed indipendente rispetto ai propri soci e questo significa non solo che è centro autonomo di imputazione di tutti i rapporti giuridici dell'impresa (es. contratti ed obbligazioni), ma gode anche di una autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che un creditore insoddisfatto della S.R.L. non potrà "risalire" dalla società al socio pretendendo da esso il soddisfacimento del proprio credito verso la società inadempiente.

E' qui utile ricordare che, salvo il caso del socio unico (S.R.L. Unipersonale), che deve necessariamente versare sin dall'inizio per intero il capitale sociale, nel caso di più soci, alla costituzione, non deve per forza essere immediatamente versato il 100% del capitale sociale, ma solamente almeno il 25% di esso. In questo caso i soci saranno comunque responsabili per l'intera quota del capitale sociale sottoscritta e non solo per la parte versata. Potrebbe dunque accadere che il socio venga chiamato a versare l'ulteriore quota che aveva sottoscritto, ma non ancora versata, per rispondere delle obbligazioni verso terzi che la società non dovesse riuscire a soddisfare da sola. Questa casistica può accadere non solo in fase di costituzione della S.R.L., ma anche nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale. Un esempio chiarirà semplicemente il concetto:

  • capitale sociale iniziale sottoscritto dal socio: 12.000 euro;
  • capitale sociale pagato dal socio inizialmente: 3.000 euro (25%);
  • capitale sociale ancora da versare dal socio: 9.000 euro (75%);
  • capitale sociale che il socio mette a rischio d'impresa: 12.000 euro;
  • capitale sociale che il socio potrà essere costretto a versare: 9.000 euro;

Per completezza ricordiamo, che la responsabilità patrimoniale è invece illimitata in altre tipologie organizzative d'impresa, come: imprese (o ditte) individuali, società in nome collettivo e, parzialmente, società in accomandita semplice. In questi casi i creditori insoddisfatti dell'impresa potranno, con le opportune procedure, "risalire" dal patrimonio aziendale a quello personale degli imprenditori/soci, senza limite.

Lo schema della S.R.L. a determinate condizioni (che vedremo più avanti) consente dunque di proteggere il patrimonio personale del socio dal rischio tipico connesso all'esercizio dell'attività d'impresa.

Alcuni casi in cui la responsabilità del socio non è più limitata nella S.R.L.

1) Le garanzie date dai soci

Spesso la gestione aziendale quotidiana e/o particolari necessità di investimento possono costringere la società a reperire nuove risorse finanziarie. Quando a ciò non provvedano direttamente i soci, con gli opportuni versamenti di capitale aggiuntivo, la società dovrà rivolgersi al sistema bancario/finanziario per richiedere finanziamenti.

Orbene quando la società sia giovane (e dunque senza storia), sia poco solida od addirittura sia già in condizione di relativa tesione finanziaria, può succedere che le banche, per concedere un finanziamento alla società, richiedano ai suoi soci garanzie personali (es. fideiussioni, pegno su titoli, ipoteca su immobili familiari ecc.).

Con il rilascio di questo genere di garanzie è evidente che la responsabilità del socio di S.R.L. divenga immeditamente ben più ampia di quella data dal solo capitale sociale da lui sottoscritto. Il meccanismo di limitazione della responsabilità verso i creditori sociali, trova dunque una deroga specifica nei confronti di quel particolare creditore (la banca) in virtù del contratto di garanzia rilasciata dal socio: nel caso la banca non veda soddisfatta dalla società la restituzione del finanziamento garantito, potrà far valere la garanzia e dunque soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio del singolo socio garante, oltre al semplice capitale da lui sottoscritto nella S.R.L.

Questo tipo di garanzie sono dunque "esterne" alla società, sono rapporti privati tra il socio e l'ente finanziatore garantito e sono normalmente delimitate a singoli debiti (es. un finanziamento) od a singole categorie di debiti (tutte l'esposizioni bancarie verso quell'istituto di credito, erogate in qualsiasi forma).

2) Il rimborso indebito di finanziamenti ottenuti dai soci

L'art. 2467 del Codice Civile pone un limite alla rimborsabilità ai soci dei finanziamenti da questi versati nelle casse della S.R.L. in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento a titolo di capitale e non di debito (come appunto un finanziamento).

In altro articolo su questo nostro sito abbiamo meglio descritto la funzione e disciplina dei finanziamenti dei soci (infruttiferi tipicamente) ed a quello rimandiamo. Basti qui ricordare che il loro rimborso dovrà essere successivo al soddisfacimento da parte della società degli altri creditori sociali. Se prima di aver soddisfatto questi ultimi la società avrà rimborsato i soci di questi finanziamenti, essi potranno essere chiamati a riversarli per far fronte alle pretese dei creditori della S.R.L. Ci troviamo dunque di fronte ad un ulteriore possibilità in cui il socio possa essere chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali oltre al capitale sociale conferito nella società.

3) Commistioni, disordini/artifizi contabili e "nero"

Casitiche varie, poco inquadrabili e definibili, ma assai frequenti sono quelle in cui esiste commistione tra il patrimonio personale del socio e quella della S.R.L. (tipicamente di tipo familiare e di piccole dimensioni). Ad esempio quando le risorse sociali siano utilizzate per spese private dei soci, quando i soci utilizzino liberamente la cassa sociale come fosse di loro proprietà (il che non è, essendo proprietà di una persona giurica autonoma) ed ancora quando questi accedano a risorse finanziare scaturenti da vendite "in nero", ecc.

Alle volte anche comportamenti non voluti direttamente dai soci di S.R.L. possono portare a loro responsabilità ulteriori: è il caso ad esempio di una verifica tributaria che porti all'emersione di redditi imponibili non dichiarati. Un filone di accertamento dell'Agenzia delle Entrate vede l'imputazione di detti redditi non solo alla società (con le ovvie penalità), ma anche quali dividendi percepiti dai soci e da questi non tassati affatto.

Tutte queste non solo sono situazioni che posso portare il socio della Società a Responsabilità Limitata a rispondere oltre al capitale da lui conferito, ma anche a essere passibile di pesanti sanzioni tributarie ed anche penali.

4) Il Socio-Amministratore di S.R.L.

Non certo meno importante è poi il caso del socio della Società a Responsabilità Limitata che rivesta anche il ruolo di amministratore. Non è affatto infrequente che la responsabilità patrimoniale limitata prevista per il semplice socio divenga responsabilità illimitata a causa delle azioni (od omissioni) compiute dal socio nella sua veste di amministratore della società.

E' il caso del dissesto della socità causato o comunque contornato da azioni di malagestione gravemente colpose od addirittura dolose compiute dal socio-amministratore.

Od ancora il caso in cui il socio-amministratore non abbia predisposto e vigilato su un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile capace di individuare per tempo i segnali della crisi della società e/o non abbia azionato tempestivamente quelle procedure di allerta previste dal "Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza" (D.Lgs. n. 14/2019 - Art. 2086 C.C.).

Non è invece imputabile neppure al socio-amministratore responsabilità patrimoniale ulteriore quando l'eventuale dissesto societario non provenga da scelte azzardate, immotivate, colpose o dolose, ma più semplicemente da sfortuna imprenditoriale a fronte di un suo comportamento comunque diligente, ragionevole  ed adeguatamento informato (es. sentenza Cassazione n. 25056/2020).


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