Compensi da lavoro agli amministratori indeducibili dalle società se manca la subordinazione

07/01/2022
Deduzione tasse commercialista como provincia

E' indeducibile dal reddito delle società di capitali (tra cui S.R.L. e S.P.A.) lo stipendio di lavoro dipendente erogato all'amministratore, quando sia assente il vincolo di subordinazione dell'amministratore stesso rispetto alla società e quando le mansioni per cui viene retribuito come lavoratore dipendente non siano diverse da quelle tipiche degli amministratori di società.

Questo il principio che è stato sancito recentemente dalla sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 36362 del 23 novembre 2021.

Resta in particolare sempre indeducibile dal reddito delle società di capitali lo stipendio (da lavoro dipendente) dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione.

La storia processuale è arrivata all'ultimo grado di giudizio dopo alterne vicende nella Commissione Tributaria Provinciale, prima, e in quella Regionale, poi. Il Giudice di ultima istanza ha riaffermato il principio di assoluta incompatibilità tra il ruolo di rappresentante legale della società, di direzione e controllo dell'ente societario ed i connessi poteri disciplinari contestualmente al ruolo di lavoratore subordinato alle direttive della società medesima. In altre parole il dipendente è dipendente solo nel momento in cui esista una sua effettiva subordinazione alle direttive di altri (amministratori) e possa essere da questi sanzionato dal punto di vista disciplinare. Nel momento in cui non esista questa differenziazione di ruoli, che invece vengono riassunti nella medesima persona, egli non può essere inquadrato quale dipendente della società e pertanto la connessa retribuzione non può essere considerata deducibile dal reddito d'impresa.

La società di capitali potrà invece dedurre il costo del lavoro dipendente erogato ad un amministratore quando questi svolga mansioni nel primo ruolo che siano realmente differenti rispetto a quelle tipiche dell'amministratore e quando egli, nel ruolo di dipendente, sia effettivamente sottoposto alla guida direttiva e gerarchica di altri amministratori e subordinato a questi anche sotto il profilo disciplinare.

E' bene a questo punto ricordare che principi assolutamente simili sono peraltro già ampiamente conosciuti in ambito di copertura previdenziale INPS. Anche sotto questo profilo infatti la cosiddetta "eterodirezione" (amministratore-dipendente) è presupposto fondamentale per il riconoscimento del lavoro dipendente di colui che sia anche amministratore di una società di capitali, con ciò riconoscendo la contribuzione versata alla gestione lavoratori subordinati, altrimenti disconosciuta.

La Suprema Corte di Cassazione ha anche ribadito il principio non formalistico nell'indagine sulla reale differenziazione amministratore-dipendente. Non ci si deve dunque fermare ai soli aspetti meramente documentali societari (statuto, poteri delegati ecc.), ma deve essere sondata concretamente l'effettiva subordinazione direttiva, gerarchica e disciplinare.

La questione dunque è assai delicata così come anche complicata e deve essere pertanto affrontata con cautela ed accuratezza onde calibrare opportunamente la struttura degli organi societari, i relativi poteri delegati e di rappresentanza ogniqualvolta un amministratore voglia anche rivestire il contestuale ruolo di lavoratore dipendente.

Ragionando oltre i principi enunciati nella citata sentenza è forse in ultimo ragionevole allargare lo sguardo anche al semplice socio (non amministratore) di società di capitali che svolga attività di lavoro dipendente per la stessa società di cui è socio. Questa dualità non è di per se vietata e neppure conduce direttamente alla indeducibilità del costo per lavoro dipendente in capo all'ente societario, neppure quando il socio sia di maggioranza. Anche in questo caso però bisogna prudenzialmente ragionare sull'effettiva subordinazione direttiva, gerarchica e disciplinare all'organo amministrativo del socio maggioritario-lavoratore subordinato. Quando infatti l'organo ammistrativo sia solo "di facciata" ed il socio sia di fatto il "dominus" dell'ente allora risulta opportuno capire se non siano comunque violati i principi di "eterodirezione" e dunque messi a rischio la deducibilità della retribuzione in capo alla società, ma anche la modalità di contribuzione previdenziale all'INPS per il medesimo dipendente.


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