Tra le forme societarie quella della società a responsabilità limitata (in breve S.R.L.) è sicuramente una delle varianti più scelte dagli imprenditori per fare business, forse proprio partendo dalla sua caratteristica principale che è appunto la responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali.
Spesso destinata ad essere utilizzata per le piccole realtà, questa forma societaria ha senza dubbio maggiore flessibilità operativa ed organizzativa rispetto alle società per azioni, con cui condivide la responsabilità limitata di cui si è detto.
Di seguito sintetizziamo i caratteri fondamentali delle S.R.L. nella loro conformazione più comune e diffusa.
La responsabilità
La società a responsabilità limitata è giuridicamente dotata di quella che viene detta “autonomia patrimoniale perfetta”. Ciò significa un doppia limitazione di responsabilità:
nella prima limitazione si trova una fondamentale differenza con le società di persone.
La costituzione della S.R.L.
La costituzione della S.R.L. avviene con atto pubblico notarile (l’atto costitutivo) e cui segue il deposito presso il Registro delle imprese. Con quest’ultima iscrizione la S.R.L. può dirsi effettivamente esistente. Alcune semplificazioni sono poste per varianti minori della S.R.L. (c.d. semplificate).
Allegato all’atto costitutivo è lo Statuto della società a responsabilità limitata che viene costituita. Lo statuto è il contratto societario con cui vengono regolati la modalità di funzionamento della società, le sue regole amministrative, i rapporti tra i soci ecc.
Eventuali patti parasociali possono essere redatti ed affiancare lo statuto per regolare particolari situazioni ed accordi tra i soci. Tali patti possono rimanere riservati e non hanno effetto verso i terzi.
Il capitale sociale della società a responsabilità limitata (ordinaria) non può essere inferiore a 10.000,00 euro, mentre in alcune nuove tipologie di S.R.L. (semplificate e a capitale ridotto) può essere anche inferiore ai 10.000,00 euro.
Nel caso di società con capitale pari o superiore a 10.000 euro, alla momento della costituzione deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l’intero ammontare dei conferimenti in natura.
Nel caso invece in cui il capitale sociale è stabilito in misura inferiore ad 10.000,00 euro (ma almeno pari ad 1 euro) i conferimenti possono essere esclusivamente effettuati in denaro ed il loro versamento deve avvenire contestualmente all’atto della costituzione.
Quando la S.R.L. sia stata costituita con un capitale sociale inferiore a 10.000,00 euro, ogni anno dovrà essere accantonato a riserva un importo almeno pari ad un quinto degli utili netti, finché tale riserva, sommata al capitale, abbiano raggiunto complessivamente 10.000,00 euro.
La S.R.L. può essere costituita anche con un unico socio, ma in questo caso il capitale deve essere immediatamente ed integralmente versato, inoltre saranno necessarie maggiori formalità pubblicitarie della unipersonalità.
L'amministrazione
La forma di amministrazione di una società a responsabilità limitata è estremamente flessibile, può coinvolgere soci e non soci, può essere affidata a più persone (riunite in un Consiglio di amministrazione) od a una sola (Amministratore unico). Sono anche possibili forme di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva che distinguono la necessità appunto di operare congiuntamente o meno per gli amministratori.
La composizione dell’organo amministrativo e la nomina a quella carica sono deliberati dall’assemblea dei soci della S.R.L. Ad alcuni soci della società lo statuto può attribuire diritti particolari circa l’amministrazione.
I poteri decisionali degli amministratori possono essere limitati dallo statuto, rimandando decisioni su argomenti importanti all’assemblea dei soci.
Le decisioni si formano con le maggioranze previste dallo statuto, spesso richiedendo il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alle riunioni dell’organo amministrativo.
La durata in carica è stabilita normalmente con l’atto di nomina, così come l’eventuale compenso.
Nel caso di consiglio di amministrazione la rappresentanza della società è normalmente attribuita al Presidente, ma spesso vengono definite deleghe specifiche ad uno o più altri amministratori che così potranno operare con piena rappresentanza nella materia delegata.
E' inoltre normalmente prevista la possibilità di nominare soggetti terzi, non amministratori, quali istitori o procuratori per specifici affari.
L'assemblea dei soci e le decisioni
L’assemblea è l’organo decisionale dei proprietari delle quote sociali (i soci). Nella S.R.L. all’assemblea sono demandate le decisioni più importanti ed alcune previste dalla legge (es. approvazione del bilancio, nomina dell’organo amministrativo ecc.). Nello statuto può essere prevista la formazione delle decisioni dei soci anche in forma non assembleare, ma per iscritto.
Il codice civile e lo statuto stabiliscono i quorum costituivo dell’assemblea (perché la riunione sia valida) ed deliberativo (perché la delibera venga presa validamente). Spesso gli statuti prevedono che le decisioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
Lo statuto della società a responsabilità limitata detta regole anche per le modalità di convocazione ed anche sulla possibilità che le riunioni si tengano per audio o video conferenza.
Il controllo
Al ricorrere di alcuni requisiti previsti dalla legge, le società a responsabilità limitata devono dotarsi di un organo di controllo. Può essere costituito da un sindaco unico oppure da un collegio sindacale. Se lo statuto non dispone diversamente, le funzioni di revisione legale dei conti spettano all’organo di controllo.
La circolazione delle partecipazioni
Le quote di partecipazione alla società a responsabilità limitata posso essere trasferite da un soggetto ad un altro.
Spesso il trasferimento tra vivi (e non a causa di morte) è regolato con opportune clausole statutarie che offrono agli altri soci il diritto di prelazione, consentendogli dunque il diritto di essere preferiti nella cessione a parità di condizioni offerte al venditore.
Alle volte sono previste complesse regole tese a tutelare nella vendita sia i soci di minoranza che quelli di maggioranza, le clausole di co-vendita. Si rimanda ad altro nostro intervento in merito.
La compravendita delle quote è effettuata con atto notarile o con atto digitale presso il commercialista.
Lo scioglimento
In alcuni casi di legge e quando lo preveda una decisione dell’assemblea dei soci la S.R.L. si scioglie entrando nella procedura di liquidazione. Vengono nominati uno o più liquidatori (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi del pagamento di tutte le obbligazioni sociali, dell’incasso dei crediti e di chiudere tutti i rapporti esistenti.
Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Gli obblighi contabili
La società a responsabilità limitata (S.RL.) è soggetta alla tenuta della contabilità in modo ordinario, con registrazione sistematica, completa e temkpestiva di tutte le operazioni compiute. Alcuni registri e libri contabili devono essere istituiti ed aggiornati periodicamente.
Annualmente è anche prevista la redazione del bilancio di esercizio, con struttura e completezza proporzionalmente crescenti al crescere delle dimensioni della S.R.L. Il bilancio deve essere sottoposto dagli amministratori all’assemblea dei soci per l’approvazione, cui segue il deposito presso il Registro delle Imprese affinché divenga pubblicamente consultabile.
Ulteriori obblighi contabili sono poi previsti anche dalla normativa tributaria.
Regime fiscale
Le società a responsabilità limitata generano sempre reddito d’impresa e, In assenza di regimi speciali, sono sottoposte ordinariamente a tassazione IRES ed IRAP (attualmente con aliquote d’imposta rispettivamente fissate al 24% ed al 3,90%).
La base imponibile IRES è generalmente determinata a partire dal risultato del bilancio d’esercizio, apportando variazioni in aumento ed in diminuzione per costi non deducibili e/o ricavi non imponibili, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
In casi specifici e su opzione è possibile evitare la tassazione IRES in capo alla S.R.L., attribuendo per “trasparenza” il reddito direttamente in capo ai soci che provvederanno a tassarlo nella propria dichiarazione dei redditi con le aliquote proporzionali IRPEF, così ottenendo un sistema di tassazione del tutto simile a quello delle società di persone. In alcuni casi specifici questa opzione può essere conveniente.
La base imponibile dell’IRAP, diversa rispetto a quella IRES, non consente generalmente la deduzione degli interessi passivi e di alcune componenti del costo del lavoro.
La S.R.L. è poi soggetto IVA, con tutti gli adempimenti ed obblighi del caso.
La distribuzione ai soci degli utili (dividendi) già tassati dalla società è, secondo l’attuale disciplina, tassata a titolo definitivo al 26%.
Ipotesi particolari
Non ci siamo dilungati sulle fattispecie delle “S.R.L. semplificate” e neppure delle “S.R.L. a capitale ridotto” perché l’esperienza sul campo ci ha portato a ritenerle puri strumenti pubblicitari del legislatore per invogliare a fare impresa: se da un lato si introducono semplificazioni e si tolgono requisiti minimi, dall’altro si introducono rigidità prospetticamente problematiche e consentono una dotazione finanziaria iniziale spesso insufficiente a finanziare l'attività, illudendo i soci.
Molto più interessanti sono invece le società a responsabilità limitata costituite nella forma della “Start-Up innovativa”. I numerosi vantaggi sono molto interessanti, seppur anche in questo caso certe presunte semplificazioni iniziali spesso debbano essere abbandonate in un’ottica lungimirante. A proposito di questa ultima tipologia rimandiamo ad altro nostro scritto che tratta i più significativi vantaggi delle Start-Up Innovative.
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