Aumento delle responsabilità degli amministratori, rafforzamento degli assetti amministrativi e nomina più frequente di collegio sindacale o revisori sono i più immediati impatti della riforma della disciplina fallimentare.
E’ stato infatti definitivamente approvato il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (attuando la Legge delega n. 155 del 2017). Il novo testo legislativo ha lo scopo di riorganizzare in modo organico la normativa in tema di procedure concorsuali, con due principali obbiettivi: permettere l’emersione precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di chi va incontro a un fallimento di impresa dovuto a speciali ragioni.
Il decreto, entrerà in vigore solo una volta trascorsi 18 mesi dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad eccezione degli articoli indicati all'art. 389, c. 2, della L.155/17, che invece avranno efficacia anticipata, decorsi i canonici 30 giorni dalla pubblicazione.
Tra le novità di maggior rilevanza e che saranno immediatamente in vigore ci sono le modifiche agli articoli 2476 e 2486 del codice civile, in tema di responsabilità degli amministratori delle S.r.l. e di poteri degli stessi amministratori nel caso si venga a verificare una causa di scioglimento della società.
Viene in sostanza aumentata la responsabilizzazione degli amministratori rispetto agli obblighi di tutela e conservazione del patrimonio della società. Si prevede espressamente che essi rispondano verso i creditori sociali quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti in conseguenza all'inosservanza dell’obbligo di dirigere la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, con il solo obbiettivo di preservarne il patrimonio. In pratica quando essi continuino a condurre la società come fosse in bonis, senza allertare i previsti organi istituzionali.
Gli amministratori saranno così punibili ogniqualvolta non si attiveranno tempestivamente per far emergere la crisi della società e richiedere l’aiuto all’Organismo di composizione della crisi d’impresa istituito presso le camere di commercio, al fine di mantenere la continuità dell’impresa.
La nomina di Collegio Sindacale o Revisore viene invece disciplinata con la rivisitazione dell'art. 2477, c. 3 del Codice Civile, prevedendo che tale organo di controllo debba essere nominato nelle società a responsabilità limitata (S.R.L.) quando vengano superati i seguenti limiti:
- 2 milioni di totale dell’attivo patrimoniale;
- 2 milioni di ricavi da vendite e prestazioni di servizi;
- 10 persone occupate in media durante l'esercizio.
La pressante novità consiste nel fatto che risulti sufficiente che anche uno solo dei parametri venga superato (sino ad oggi era necessario il superamento di almeno 2 limiti su 3) per dover provvedere alla nomina. Questa è la prima revisione della disciplina che rende palese la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del controllore, mantenendolo peraltro il più a lungo possibile. E’ infatti possibile eliminare il Collegio Sindacale o revisore (organo di controllo) solo quando per almeno 3 esercizi consecutivi, nessuna degli elencati limiti dimensionali venga oltrepassato.
Le soglie sopra menzionate sono valide anche per le società cooperative.
Peraltro le tempistiche previste per la nomina sono abbastanza stringenti: sono solo 9 i mesi fissati da questa riforma perché l’organo di controllo venga nominato ed entro il medesimo termine si dovrà preliminarmente provvedere anche alle eventuali modifiche dello statuto della società a responsabilità limitata (S.R.L.), quando necessarie. In alcuni casi infatti gli statuti potrebbero già contenere regole di semplice rimando al codice civile per l’eventuale nomina del Collegio Sindacale o del revisore.
A breve, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto scatterà il countdown di 9 mesi perché dette novità abbiano piena efficacia e dunque si debba provvedere alle opportune modifiche e nomine.
A regime sarà l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui vengono superati i limiti a provvedere alla nomina dell'organo di revisione o di controllo.
Nel caso di eventuale inattività dei soci, potrà procedere direttamente il tribunale competente a richiesta di un qualsiasi soggetto interessato e/o in mancanza, su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. E’ logico prevedere che per quest’ultimo sarà estremamente facile estrarre dalla banca dati del registro imprese la lista di soggetti che non si siano adeguati e segnalarlo al Tribunale per il suo intervento.
Sarà dunque necessario analizzare la situazione della propria S.R.L. e procedere con gli opportuni aggiornamenti statutari, le nomine di sindaci o revisori e l'organizzazione di un sistema amministrativo capace di analizzare i dati contabili e verificare periodicamente gli indici di crisi (indici contabili che saranno elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).