S.R.L.: il DIRITTO DI ISPEZIONE si esercita anche con la forza pubblica

20/10/2019
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Il Socio di una società a responsabilità limitata (S.R.L.), quando non rivesta la qualifica di amministratore della medesima S.R.L., può richiedere notizie sull’andamento della gestione, informazioni su ogni affare ed avere accesso, anche per il tramite di professionisti di propria fiducia, ad ogni documento della società, che sia di natura contabile, fiscale contrattuale od amministrativo in genere (art. 2476, c. 2 Codice Civile). Quando la necessità di accesso a dette informazioni è urgente, importante, non altrimenti esperibile e può causare concretamente un danno, allora tale diritto del socio può essere fatto valere anche con l'ausilio della forza pubblica. Questo è il principio statuito dal Tribunale di Napoli in un suo recente intervento.

Non debbono ricorrere qualifiche particolari in capo al socio per l’esercizio del proprio diritto di ispezione, ma tale controllo deve essere compiuto nel pieno rispetto della buona fede. Può ad esempio essere intesa una limitazione allorquando l’accesso del socio possa essere finalizzato al compimento di illeciti o quando ancora possa arrecare danno alla stessa Società. Si pensi ad esempio al caso di un socio di S.R.L., non amministratore, che intenda avvalersi dei dati e notizie, così conosciuti, al fine di compiere atti di concorrenza sleale.

Il socio non amministratore di una società a responsabilità limitata (S.R.L.) ha dunque, ai sensi dell’art. 2476 del Codice Civile, ampia possibilità di accedere ai dati, notizie, contabilità, contratti, documenti, informazioni fiscali della società, nell’ambito del suo potere di verificare la corretta gestione della società da parte degli amministratori, che, in caso di malagestio, potranno essere destinatari di revoca od azione di responsabilità.

In questo contesto si inserisce un recente provvedimento del Tribunale di Napoli,,  del 31 luglio 2019, che ha ammesso l’uso della forza pubblica (ufficiale giudiziario) per garantire l’esercizio di questo diritto del socio non amministratore di S.R.L. Logicamente il Tribunale ha ben evidenziato che per l’emissione di un provvedimento d’urgenza, come quello autorizzato (uso della forza pubblica), vi deve essere un concreto ed attuale interesse all’accesso alla documentazione societaria da parte del socio, con un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile. Inoltre un eventuale ritardo comporterebbe la produzione di un danno per il socio stesso.

Il Tribunale di Napoli, nel proprio provvedimento, ha anche sottolineato che questo diritto di controllo del socio deve essere comunque bilanciato con quello della S.R.L. a non diffondere dati sensibili, quando ciò risponda a necessità di riservatezza e di tutela della libera e corretta concorrenza.

Nel caso esaminato dal Tribunale lo scopo del socio era l’esame dell’operato dell’Amministratore unico che si sospettava di malagestio. La Corte ha allora ordinato alla società di fornire tutte le richieste informazioni al socio non amministratore in merito allo svolgimento degli affari sociali, consentendo però di rendere anonimi i dati riguardanti l’identità dei clienti e consentendo altresì al socio l’analisi dei documenti (eventualmente anche con l’ausilio di professionisti di fiducia) presso la sede della società od anche in altro luogo, con diritto di riprodurli (copie a spese del socio richiedente).


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